RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA DEL 6 MARZO 2020, N. 6462 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie. Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla decisione del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un sindaco, per aver proposto una domanda temeraria di risarcimento del danno da diffamazione a nome del Comune, così determinando la condanna di quest'ultimo al pagamento di elevate spese legali, essendo stata l'introduzione di quel giudizio caratterizzata da colpa grave, in quanto la pretesa diffamazione avrebbe semmai potuto riguardare gli amministratori comunali in proprio, ma non l'ente come tale . In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 9680 del 2019 Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sottolineando che il giudice contabile, a fronte dell'opzione di un piccolo Comune di provvedere alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante la stipulazione di un contratto di finanza derivata, non aveva ritenuto fonte di responsabilità la scelta adottata dagli amministratori, bensì la concreta realizzazione ed esecuzione della stessa, in quanto effettuata mediante la stipula, gravemente imprudente, di un contratto di investimento assistito da insufficienti garanzie . SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 6 MARZO 2020, N. 6456 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Azione contrattuale promossa da consumatore - Giurisdizione - Criterio di individuazione - Determinazione dello Stato membro e del giudice territorialmente competente - Difformità con la lex fori” - Conseguenze. L'art. 18, comma 1, del Regolamento CE n. 1215 del 2012, nel prevedere che l'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore , non si limita ad individuare l'ordinamento munito di giurisdizione, ma identifica anche il giudice che, all'interno di esso, ha la competenza per la decisione della causa tuttavia, essendo la locuzione giudice del luogo riferita alla giurisdizione dello Stato membro nel suo complesso ovvero indifferentemente inteso, è affidata esclusivamente alla lex fori la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, giacché la violazione delle norme di competenza del citato Regolamento rileva soltanto se si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso da quello dovuto. Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 26145 del 2017 L’art. 6, n. 1, del Regolamento CE n. 44 del 2001 nel prevedere che la persona, fisica o giuridica, domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato” non si limita ad individuare l'ordinamento in cui può essere radicata la controversia transnazionale, ma designa anche il giudice territorialmente competente all'interno del medesimo resta tuttavia affidata alla lex fori” la disciplina della proposizione e del rilievo del difetto di competenza territoriale del giudice adito, ove diverse da quello individuato in base alla norma del Regolamento, giacché la violazione di questa rileva, ai fini dell'esclusione della giurisdizione, soltanto ove una tale violazione si traduca nel citare il convenuto davanti al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato membro individuato in base alle norme del Regolamento. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 6 MARZO 2020, N. 6455 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 - Procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa - Natura - Carattere non concorsuale dell’intera procedura - Anche a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 - Relative controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. La procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico , sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento. In precedenza i Sez. U, Ordinanza n. 21060 del 2011 La procedura di selezione avviata da una ASL per il conferimento dell'incarico di direttore di distretto socio - sanitario - prevista dall'art. 3 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992 - non ha carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto si articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali. Ne consegue che tutte le relative controversie attinenti alla procedura di selezione, nella specie concernente l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico ovvero al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001. ii Sez. U - , Ordinanza n. 1413 del 2019 In tema di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali, la procedura d'interpello per il conferimento dei detti incarichi dirigenziali, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi la prima, riservata alla selezione dei curricula la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l'individuazione dei candidati dell'ultima fase quella finale, sfociante nella formazione delle terne di nominativi, nell'ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all'esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale , ha natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento. SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 5 MARZO 2020, N. 6324 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Banca d’Italia e CONSOB - Omessa, inadeguata o ritardata vigilanza nei confronti di banche e intermediari – Danni conseguenti – Domanda risarcitoria proposta da investitori ed azionisti – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti delle autorità di vigilanza Banca d'Italia e CONSOB per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti doverosi posti a tutela del risparmio, che non investono scelte ed atti autoritativi, essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia, nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del neminem laedere . Si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 6681 del 2011 L'attività di natura discrezionale della CONSOB deve svolgersi non solo nei limiti e con l'esercizio dei poteri di cui alle leggi speciali che ne regolano il funzionamento, ma anche della norma primaria del neminem laedere , alla luce dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione della P.A. art. 97 Cost. e di tutela del risparmio art. 47 Cost. . Pertanto, la norma dell'art. 2043 cod. civ. è applicabile anche nei confronti della CONSOB, in quanto si pone come limite esterno alla sua attività discrezionale, e l'illecito civile segue le comuni regole del codice civile anche per quanto riguarda la c.d. imputabilità soggettiva, il nesso di causalità, l'evento di danno e la sua quantificazione. b Sez. 1 - , Sentenza n. 9067 del 2018 L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della discrezionalità tecnica quale è quella esercitata dalla CO.N.SO.B. nell'esercizio della funzione di vigilanza , deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dell'art. 2043 c.c., che sancisce il divieto del neminem laedere , sicché detta discrezionalità non può mai estendersi alla scelta radicale tra l'attivarsi o meno, specie qualora siano emersi gravi indizi di irregolarità. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 4 MARZO 2020, N. 6075 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Art. 133, lett. l , d.lgs. n. 104 del 2010 - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Devoluzione - Condizione - Esercizio di un potere autoritativo della P.A. - Necessità - Fattispecie. La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie annoverate dall'art. 133, lett. l , c.p.a. presuppone che le stesse originino da un atto o provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A., o dei soggetti a questa equiparati. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di un ex dipendente di banca mirata ad ottenere la riqualificazione come non complementare della natura di un Fondo previdenziale, in funzione dell'accertamento dei maggiori emolumenti pensionistici pretesi. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14126 del 2010 La devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, prevista dall'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, presuppone che gli atti di gestione siano espressione dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. o dei soggetti a questa equiparati , mentre quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia continua ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario. Principio enunciato dalla S.C. relativamente ad una controversia concernente il pagamento di interventi di deodorizzazione di una discarica commissionati dal Commissario Straordinario di Governo per l'Emergenza Rifiuti in Campania . SEZ. UNITE ORDINANZA del 4 marzo 2020, N. 6074 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Deposito telematico - Inammissibilità - Ragioni. Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16 bis del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16 bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione. In precedenza, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 2018 Nel giudizio di cassazione, cui - ad eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria ex art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - non è stato ancora esteso il processo telematico, è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dagli artt. 6 e 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994.