RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 17 FEBBRAIO 2020, N. 3887 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Funzionario onorario - Sindaco di un comune - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fatti costitutivi della pretesa azionata antecedenti o successivi alla entrata in vigore dell’art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015 – Irrilevanza - Fondamento. La controversia concernente la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute dal funzionario onorario - nella specie, Sindaco di un Comune - per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale. Ne consegue che è irrilevante, al fine della soluzione della questione di giurisdizione, accertare se i fatti costitutivi della pretesa azionata si siano verificati in epoca anteriore o successiva all'entrata in vigore dell'art. 7 bis del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo di determinati parametri, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma si ricollega al riscontro di requisiti previsti da normativa di fonte primaria né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore. In precedenza a Sez. U, Sentenza n. 478 del 2006 In tema di rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi. Ne consegue che con riferimento a funzionari onorari del comune, ossia persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, - nella specie assessore e vicesindaco -, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l'art. 1720 cod. civ., da applicare in via analogica ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disposizioni preliminari al codice civile. b Sez. U, Sentenza n. 9160 del 2008 In tema di rimborso di spese di difesa ai funzionari onorari, ai fini della identificazione della giurisdizione, - escluso ogni rilievo delle norme concernenti la giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico - occorre distinguere l'ipotesi di funzionari onorari nominati da un'autorità amministrativa, il cui trattamento economico, in difetto di disciplina normativa, è stabilito dalla stessa, con conseguente posizione di interesse legittimo e giurisdizione del giudice amministrativo, da quella di soggetti che svolgono funzioni pubbliche sulla base di un'investitura politico-elettorale, la cui posizione, anche economica, è di solito direttamente regolata dalla legge, con la conseguenza che le relative posizioni soggettive assumono la consistenza di diritti, e la giurisdizione è del giudice ordinario a meno che la legge stessa non attribuisca funzioni discrezionali all'amministrazione. Nella specie, la S.C., nella vicenda di un consigliere comunale componente della commissione per gli appalti -il quale aveva invocato il rimborso delle spese di un processo penale per corruzione nel quale era stato prosciolto nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato la giurisdizione del G.A., attribuendo rilevanza all'instaurazione del processo penale in epoca precedente la devoluzione al giudice ordinario del contenzioso sul pubblico impiego . c Sez. 3 - , Sentenza n. 1557 del 2019 Il sindaco e gli assessori di un comune sono assimilabili ai mandatari, atteso che essi prestano la propria opera per conto dell'ente locale quali rappresentanti politici, ossia a titolo di mandato onorario ne consegue che, in applicazione dell'art. 1720 c.c., hanno diritto al rimborso, da parte dell'ente, delle spese legali sostenute per difendersi nell'ambito di un procedimento penale per fatti connessi all'incarico, a condizione però che dette spese siano state sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento degli obblighi connessi al mandato e rappresentino così il rischio inerente allo svolgimento dell'incarico. Nella specie, la S.C. ha escluso che la condotta tenuta dal sindaco del comune di Milano, per la quale era stato incriminato e poi assolto, consistita nell'accordarsi con alcuni consiglieri di maggioranza, affinché proponessero emendamenti in bianco per contrastare le iniziative ostruzionistiche della minoranza, fosse riconducibile in via esclusiva all'attività istituzionale, dovendo essere piuttosto qualificata come tecnica diretta a favorire i disegni politici della maggioranza, di cui lo stesso sindaco faceva parte, e trovando dunque nel mandato onorario una mera occasione . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2020, N. 3807 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE. Divieti di edificazione ex art. 96, lett. f , del r.d. n. 523 del 1904 - Carattere assoluto per tutte le acque pubbliche - Acque lacuali - Inclusione. I divieti di edificazione di cui all'art. 96, lett. f , del r.d. n. 523 del 1904 hanno carattere assoluto per tutte le acque pubbliche, comprese quelle lacuali, avendo il fine di assicurare il loro libero deflusso. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 12271 del 2004 I divieti di edificazione sanciti dall'art. 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche sono informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali ovvero di assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici pertanto, quando risulta oggettivamente non sussistente una massa di acqua pubblica suscettibile di essere utilizzata ai predetti fini, deve escludersi l'operatività dei menzionati divieti. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 14 FEBBRAIO 2020, N. 3806 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Professionista designato dal Presidente del Tribunale per la redazione di perizia giurata di stima del patrimonio di un consorzio a seguito della deliberazione dei Comuni partecipanti di trasformarlo in società di capitali - Azione di risarcimento del danno per infedele esecuzione dell’incarico - Giurisdizione della Corte dei Conti – Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Spetta alla giurisdizione ordinaria, e non a quella contabile, la cognizione dell'azione di risarcimento dei danni, conseguenti all'infedele esecuzione dell'incarico, promossa nei confronti del professionista designato dal Presidente del Tribunale per redigere la perizia giurata di stima del patrimonio di un consorzio di Comuni a seguito della decisione degli enti partecipanti di trasformarlo in società di capitali ciò in quanto la devoluzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti presuppone che lo svolgimento dell'incarico professionale si inserisca nel procedimento deliberativo di trasformazione del consorzio, negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione, e sia pertanto idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, pur limitato nel tempo, mentre tale rapporto - che integra un presupposto indefettibile della responsabilità contabile - non si costituisce allorché l'operazione di trasformazione sia già stata precedentemente deliberata dai comuni partecipanti al consorzio, costituendo in tal caso l'attività dell'esperto l'oggetto di un incarico professionale di stima a favore di una società di capitali, ancorché partecipata da enti locali, la quale soltanto, unitamente ai suoi creditori e al suo fallimento, è legittimata all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2393 c.c. e 146 l.fall. In precedenza a Sez. U, Ordinanza n. 10299 del 2013 Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per mala gestio imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico. Così statuendo, la S.C. ha disatteso la richiesta di affermare la giurisdizione contabile quando la società a partecipazione pubblica abbia le caratteristiche della società in house providing , escludendo che, nella specie, le disposizioni statutarie della società amministrata dai ricorrenti ne avesse le caratteristiche . b Sez. U - , Ordinanza n. 14436 del 2018 In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3562 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni di concorso pubblico - Ammissibilità - Eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito - Esclusione - Fattispecie. Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne l'irragionevolezza, l'arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la sentenza impugnata, pur dando atto che il punteggio numerico sintetizza adeguatamente il giudizio tecnico della Commissione, aveva correttamente rammentato che ciò in tanto è vero in quanto siano stati adeguatamente predeterminati i criteri di massima ed i parametri per la loro attribuzione, laddove, nella specie, i criteri fissati, a cagione della loro estrema genericità, non erano idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati . In senso conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 8412 del 2012 Le valutazioni tecniche delle commissioni giudicatrici di esami o concorsi pubblici sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per manifesta illogicità del giudizio tecnico o travisamento di fatto in relazione ai presupposti del giudizio medesimo, senza che ciò comporti eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito amministrativo. Principio enunciato in riferimento all'operato della commissione giudicatrice per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la quale non aveva ammesso alla prova orale un candidato rilevando nel suo elaborato scritto errori di grammatica e improprietà di forma, la cui insussistenza era stata viceversa accertata dal Consiglio di Stato . SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 13 FEBBRAIO 2020, N. 3561 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Trasporto aereo internazionale - Azione risarcitoria per danno da soppressione del volo - Giurisdizione - Art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 12 del 2004 , norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale. Nella specie, in una controversia promossa da due passeggeri, domiciliati in Italia, nei confronti di una compagnia aerea irlandese, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, quale giudice del luogo di destinazione del viaggio e del luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto , coincidente, in caso di acquisto on line dei biglietti, con il domicilio degli acquirenti . Si richiamano i Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8901 del 2016 In materia di controversie risarcitorie relative al trasporto aereo internazionale, la disposizione di cui all'art. 33 della Convenzione di Montreal ratificata e rese esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004 ha la funzione soltanto di regolare il riparto di giurisdizione, sicché il riferimento al tribunale , contenuto nel suo testo, non vale ad individuare una competenza funzionale di detto ufficio giudiziario, trovando applicazione l'ordinario criterio di riparto di competenza per valore previsto dal codice di rito civile. ii Sez. 3 - , Ordinanza n. 1584 del 2018 In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione inadempimento o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto inesatto adempimento , deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 1869 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Funzionario onorario – Controversie relative – Giurisdizione – Criteri di individuazione – Fattispecie. Nelle controversie relative ai funzionari onorari, la giurisdizione deve essere determinata tenendo conto delle situazioni giuridiche, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, di volta in volta fatte valere in giudizio, sicché, laddove siano direttamente in contestazione atti amministrativi che hanno la loro origine in libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la posizione dell'interessato è di interesse legittimo, mentre, qualora l'atto emanato dall'autorità che ha attribuito l'incarico onorario non abbia carattere discrezionale, ma vincolato, la situazione fatta valere è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione, da parte del ricorrente, di due provvedimenti di decadenza dall'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione di un'Agenzia - adottati, il primo, per ritenuta sussistenza di una causa di incompatibilità e, il secondo, per sopravvenuta scadenza del termine di durata dell'incarico stesso - sul rilievo che le causali dei due atti presupponessero l'esercizio di un potere basato sull'accertamento di specifici fatti od inadempimenti, rispetto ai quali la posizione dell'interessato era qualificabile come un vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incarico . Si richiamano i precedenti rilevanti i Sez. U, Sentenza n. 14954 del 2011 In tema di riparto della giurisdizione, alle controversie relative ai funzionari onorari non si applicano le norme sul pubblico impiego, sicché la giurisdizione va ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo in conseguenza della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio, attribuendosi al primo le cause aventi ad oggetto i diritti soggettivi e al secondo quelle riguardanti gli interessi legittimi. Pertanto, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia vertente sulla richiesta di adeguamento dell'indennità di carica ai presidenti e vicepresidenti dello IACP, trattandosi di emolumento che, nella specie, non discende direttamente dalla legge, ma da una determinazione discrezionale adottata dall'Istituto, sia pur sulla base, ma entro i limiti, dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dunque dovendosi tener conto delle dimensioni, della struttura e della quantità e qualità del lavoro prestato dai predetti funzionari. ii Sez. U, Sentenza n. 17591 del 2015 La domanda proposta dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane nei confronti del commissario straordinario dell'ente, al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione di quanto indebitamente versatogli per effetto di delibere nulle perché dal medesimo adottate in carenza di potere, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura onoraria dell'incarico di funzionario svolto dal primo, non assimilabile, pertanto, al rapporto di pubblico impiego, e la inquadrabilità nell'ambito del diritto soggettivo della situazione sostanziale così fatta valere in giudizio. iii Sez. U - , Sentenza n. 27461 del 2016 La controversia avente ad oggetto il pagamento della differenza tra il compenso percepito e quello asseritamente dovutogli per l'attività svolta, intrapresa dal Commissario straordinario dell'Azienda Autonoma Turismo di Palermo e Monreale, da qualificarsi come funzionario onorario essendosi in presenza di un rapporto di servizio con attribuzioni pubbliche ma privo degli elementi caratterizzanti il pubblico impiego, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che il trattamento economico di un tale funzionario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo ha un mero interesse legittimo. iv Sez. U - , Sentenza n. 2479 del 2017 La controversia intrapresa dal componente del Comitato per l'intervento nella società SIR, avente ad oggetto il pagamento della differenza tra il compenso già fissato dall'amministrazione competente e quello asseritamente dovutogli per l'attività svolta, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché, trattandosi di un funzionario onorario legato alla P.A. da un rapporto di servizio con attribuzioni pubbliche, ma privo degli elementi caratterizzanti il pubblico impiego, il relativo trattamento economico, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva - con esclusione, quindi, di qualsiasi nesso di sinallagmaticità - ed è, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario medesimo ha un mero interesse legittimo. v Sez. U - , Ordinanza n. 5303 del 2018 La controversia, avente ad oggetto il compenso per un incarico di collaborazione affidato da una commissione parlamentare, instaurata prima del 20 dicembre 2005, data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180/2005, in materia di estensione della giurisdizione degli organi di autodichia agli atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, esula dalla giurisdizione di tali organi, in applicazione della norma di cui all'art. 5 c.p.c. ed appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando il trattamento economico spettante ad un funzionario onorario, avente natura indennitaria e non retributiva e, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo. vi Sez. U - , Ordinanza n. 16961 del 2018 In tema di riparto di giurisdizione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, nelle controversie relative alla legittimità del provvedimento di decadenza dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, nominato dalla regione, quale effetto automatico, previsto dalla legge, del rinnovo degli organi politici regionali cosiddetto spoil system , perché, a fronte della sopra menzionata decadenza ex lege , la P.A. non ha alcun potere discrezionale, vertendosi in materia di diritti soggettivi, e la materia non rientra in alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sull'impugnazione del provvedimento di decadenza del presidente del consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica, implicito nella delibera di avvio della procedura per il conferimento di un nuovo incarico, adottata in attuazione di una l.r., che prevedeva l'automatica decadenza di determinati organi di vertice della P.A. a seguito del rinnovo degli organi politici regionali . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 28 GENNAIO 2020, N. 1867 STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO LAVORO SUBORDINATO . Collaboratore fisso - Attività svolta con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio - Iscrizione nell’albo dei giornalisti - Sufficienza - Iscrizione nel solo elenco dei pubblicisti – Irrilevanza - Nullità del contratto – Esclusione. In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività del collaboratore fisso espletata con continuità, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio rientra nel concetto di professione giornalistica . Ai fini della legittimità del suo esercizio è condizione necessaria e sufficiente la iscrizione del collaboratore fisso nell'albo dei giornalisti, sia esso elenco dei pubblicisti o dei giornalisti professionisti conseguentemente, non è affetto da nullità per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 45 della l. n. 69 del 1963 il contratto di lavoro subordinato del collaboratore fisso, iscritto nell'elenco dei pubblicisti, anche nel caso in cui svolga l'attività giornalistica in modo esclusivo. In senso difforme era stato affermato, da Cass. Sez. L - , Sentenza n. 3177 del 2019, che In tema di rapporto di lavoro giornalistico, l'attività svolta dal collaboratore fisso - contraddistinta da continuità, vincolo di dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio - rientra nel concetto di professione giornalistica e richiede la previa iscrizione nell'elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione al solo elenco dei pubblicisti, la quale tuttavia non esclude - non derivando da illeicità dell'oggetto o della causa, ma da violazione di legge - che l'attività svolta conservi giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell'art. 2126 c.c. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 27 GENNAIO 2020, N. 1720 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE. Giurisdizione degli organi di autodichia - Fondamento - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento. Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di diritto singolare prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In senso conforme i Sez. U - , Ordinanza n. 18265 del 2019 Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di diritto singolare che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo interni all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. , tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale, peraltro, può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice solo quando, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, sussista l'eventualità che detto giudice possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex deputato, in una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli, dopo aver adìto il Consiglio di Giurisdizione della Camera, aveva chiesto che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che, avuto riguardo all'oggetto della controversia, fosse pacifica l'attribuzione della stessa alla cognizione all'organo di autodichia e che non sussistesse, pertanto, alcun interesse giuridicamente rilevante del ricorrente ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite . ii Sez. U - , Ordinanza n. 18266 del 2019 Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari - istituto riconducibile alla normativa di diritto singolare che si riferisce al Parlamento e ai suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost. - spettano alla cognizione degli organi di autodichia, i quali, pur essendo interni all'organo costituzionale di appartenenza ed estranei all'organizzazione della giurisdizione sicché non rientrano nel novero dei giudici speciali di cui all'art. 102 Cost. e i loro provvedimenti non sono soggetti al sindacato di legittimità previsto dall'art. 111, comma 7, Cost. , tuttavia svolgono un'attività obiettivamente giurisdizionale, che, per un verso, li legittima a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio, mentre, per altro verso, comporta l'ammissibilità di uno strumento di carattere non impugnatorio qual è il regolamento preventivo di giurisdizione tale strumento può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite in ragione dell'eventualità che il giudice adìto possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. - ritenuta l'ammissibilità in astratto del regolamento preventivo di giurisdizione con cui un ex parlamentare, dopo aver convenuto la Camera di appartenenza dinanzi al giudice ordinario, aveva chiesto, alla stregua delle deduzioni della controparte, che ne fosse definitivamente accertata la giurisdizione su una controversia avente ad oggetto la misura del vitalizio spettantegli - ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, per essere la controversia medesima devoluta alla cognizione dell'organo di autodichia .