RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI 1 ORDINANZA 9 DICEMBRE 2019, N. 32008 SPESE GIUDIZIALI CIVILI DI CASSAZIONE IN GENERE. Ricorso per cassazione Mancanza della procura speciale Inammissibilità del ricorso Raddoppio del contributo unificato a carico del difensore Ammissibilità. In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002, come novellato dalla l. n. 228/2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato. In precedenza già Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 25435/19 L'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità. SEZ. I ORDINANZA 6 DICEMBRE 2019 N. 31927 CONTRATTI BANCARI OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI IN GENERE. Contratti bancari Azione di ripetizione di indebito Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca Natura solutoria dei versamenti Prova del contratto di apertura di credito Onere a carico del correntista Acquisizione della prova nel processo Omessa allegazione del correntista Irrilevanza. In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. Si richiama Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2660/19 In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. SEZ. I ORDINANZA 4 DICEMBRE 2019 N. 31660 SOCIETA' DI CAPITALI SOCIETA' PER AZIONI NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI ORGANI SOCIALI AMMINISTRATORI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE. Consiglio di amministrazione Revoca dall'incarico di presidente o di vice presidente Assenza di giusta causa Tutela solo risarcitoria Revoca che integra una condotta discriminatoria Tutela reale Condizioni. In tema di società di capitali, è ammessa la revoca dall'incarico di presidente o di vice presidente del consiglio di amministrazione anche in assenza di una giusta causa, spettando in quest'ultimo caso soltanto una tutela risarcitoria in favore del soggetto ingiustificatamente revocato in applicazione analogica dell'art. 2383 c.c. tuttavia, quando la revoca costituisca la risposta ad un'attività di difesa del principio di parità di trattamento indipendentemente dalla razza e origine etnica, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato, quest'ultimo, essendo a sua volta vittima di condotta discriminatoria, ha anche diritto ad essere reintegrato nella propria carica ai sensi dell'art. 28 I d.lgs. n. 150/2011. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7587/16 In tema di società di capitali, e nel silenzio dell'art. 2381 c.c., la revoca della delega all'amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve essere assistita da giusta causa , sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Tanto in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c., disciplinante la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea, norma di cui ricorre la stessa ratio , in base alla quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, occorre, in assenza di giusta causa , tenere conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la delega comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei manager . SEZ. I ORDINANZA 4 DICEMBRE 2019 N. 31654 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE REVOCATORIA ORDINARIA AZIONE PAULIANA RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI . Scissione societaria Azione revocatoria ordinaria Ammissibilità Opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. Rimedio sostitutivo Esclusione. La revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è sempre esperibile, in quanto mira ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c. che è finalizzata a farne valere l'invalidità. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 3 DICEMBRE 2019 N. 31577 CONTRATTI BANCARI OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI IN GENERE. Contratti bancari Cessione dei crediti ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 Estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 Applicabilità in favore del cessionario dei crediti Sussistenza Ragioni. Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti . Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 6 DICEMBRE 2019 N. 31570 NEGOZI GIURIDICI FIDUCIARI. Negozio fiduciario Trasferimento di somma di denaro Forma scritta ad substantiam” Necessità Esclusione Ragioni. Il negozio fiduciario non è sottoposto ad alcuna forma solenne qualora abbia ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro, sebbene il pactum fiduciae sia sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, perché il trasferimento di denaro, a differenza dei beni immobili, non richiede la forma scritta ad substantiam . Si richiamano a Sez. 1, sentenza n. 4184/13 il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società. b Sez. 2, ordinanza n. 13216/17 Il pactum fiduciae , con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad substantiam , atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo.