RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 27 GENNAIO 2020, N. 1839 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Tariffa integrata ambientale cd. TIA2 e tariffa di igiene ambientale cd. TIA1 , in regime transitorio - Controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento. Spettano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente al 31 maggio 2010 data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 cd. TIA-2 , nonché le controversie, sorte successivamente alla medesima data, aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 cd. TIA-1 . Si richiamano a Sez. U, Ordinanza n. 8822 del 2018 Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale cd. prima TIA o TIA-1 , regolata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del d.lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. da ultimo ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64 , tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del d.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicché le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della prima TIA o TIA-1 . b Sez. 3, Ordinanza n. 16332 del 2018 La tariffa di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani , poi denominata Tariffa Integrata Ambientale , cd. TIA2 , come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2 quater, del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010 . SEZIONI UNITE ORDINANZA 24 GENNAIO 2020, N. 1611 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello – Limite temporale – Prima udienza ex art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009 e art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità - Giudizio di primo grado svolto anteriormente alla vigenza di tali norme – Irrilevanza – Fondamento. Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio tempus regit actum . In precedenza i Sez. U, Sentenza n. 5873 del 2012 Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio da parte del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio è tempestivamente riproposto a seguito di una precedente declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, è legittimato a sollevare d'ufficio il conflitto, dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, a condizione che il rilievo d'ufficio della questione di giurisdizione non sia ormai precluso, come nel caso in cui la questione di giurisdizione non sia stata esaminata dal Tar in primo grado, salvo che tale giudizio si sia chiuso in base all'esame di questioni attinenti all'ordine del processo e, quindi, logicamente pregiudiziali rispetto alla stessa questione di giurisdizione la S.C. ha così interpretato l'art. 11, comma terzo, del d.lgs. n. 104 del 2010, enunciando il principio di diritto nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. . ii Sez. U., Ordinanza n. 11988 del 2017 In tema di giurisdizione, la prima udienza entro cui, ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a., è consentito al giudice amministrativo, davanti al quale la causa sia stata riassunta, di sollevare anche d?ufficio il conflitto di giurisdizione, deve essere identificata con quella di discussione che, fissata ai sensi dell?art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa, sicché non risultano ostative eventuali camere di consiglio su richieste cautelari, anche laddove sia stato emesso un provvedimento provvisorio per assicurare gli effetti della decisione di merito. iii Sez. U, Ordinanza n. 8981 del 2018 Il giudice amministrativo che, adito in riassunzione a seguito di declinatoria di giurisdizione di altro giudice, assuma la controversia in decisione alla prima udienza fissata per la discussione, ex art. 71 del d.lgs. n. 104 del 2010, senza manifestare alle parti l'intenzione di sollevare conflitto di giurisdizione ex art. 11, comma 3, del cit. d.lgs. n. 104, né esternare dubbi sulla propria giurisdizione - indicando di volerli sciogliere con la decisione riservata - né, ancora, precisando di volersi riservare ex art. 186 c.p.c., perde il potere di elevare il conflitto, non potendo neppure provvedervi ex art. 73, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. n. 104 del 2010. La medesima preclusione opera allorché il medesimo giudice, investito in riassunzione di una domanda principale e di una o più subordinate, abbia, nella prima udienza, manifestato dubbi sulla giurisdizione relativamente ad una, ovvero alle sole domande subordinate, e successivamente sollevi il conflitto, previo esercizio del potere di cui al richiamato art. 73, comma 3, riguardo alla domanda principale. SEZIONI UNITE ORDINANZA 24 GENNAIO 2020, N. 1605 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE. Pronuncia sull’istanza di regolamento di giurisdizione - Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. - Querela di falso incidentale - Modalità di proposizione - Richiesta di audizione formulata dalla parte prima della convocazione della camera di consiglio - Necessità - Deposito della querela contestuale all’adunanza camerale - Inammissibilità - Ragioni - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Fattispecie. Nel procedimento per la pronuncia sull'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, la querela di falso incidentale può essere proposta solo se la parte, tramite il difensore, abbia chiesto di essere sentita in funzione di tale proposizione prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., restando invece inammissibile nell'ipotesi in cui, come nella specie, la richiesta sia stata formulata il giorno stesso dell'adunanza e la querela sia stata contestualmente depositata, atteso che il predetto procedimento non tollera dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento né, per effetto di tale interpretazione del contesto normativo di riferimento, si determina una lesione del diritto di difesa, restando impregiudicata per la parte la possibilità di proporre la querela di falso in via principale. PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI PROCURA - IN GENERE. Mandante residente all'estero - Procura ad litem” apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l’ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell’atto cui afferisce - Rilevanza. In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e non può ritenersi assolto nell'ipotesi in cui risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, ad un ingresso in Italia del mandante nello stesso periodo temporale di predisposizione dell'atto a cui la procura si riferisce. GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Ammissibilità - Limiti - Ordinanza del giudice adìto statuente sulla giurisdizione allo stato degli atti” - Effetto preclusivo - Esclusione - Fondamento. La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa nell'ipotesi in cui il giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione, sicché tale preclusione non opera allorché egli abbia statuito sulla giurisdizione allo stato degli atti con l'ordinanza contenente il rinvio per la precisazione delle conclusioni, la quale non concreta una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. Controversia relativa a petizione di eredità e domande connesse - Apertura della successione in Italia - Rilevanza decisiva - Conseguente giurisdizione del giudice italiano - Contestuale azione di rendiconto - Pluralità di convenuti - Convenuto straniero - Giurisdizione del giudice italiano - Fondamento. Nelle controversie relative ad azione di petizione ereditaria e domande connesse, la circostanza che il luogo di apertura della successione sia in Italia assume rilevanza decisiva al fine dell'affermazione della giurisdizione del giudice italiano con riferimento, in particolare, all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero, in considerazione a dell'art. 6 della Convenzione di Lugano l. n. 198 del 1992 , interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003 , in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica , trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico b del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità spettante allo stesso giudice ai sensi degli artt. 1 della Convenzione di Lugano e 50 della l. n. 218 del 1995 , con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda. In ordine al primo principio si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17465 del 2010 In tema di querela di falso incidentale , l'art. 221, secondo comma, cod. proc. civ. prescrive che essa sia proposta con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza , in un momento, quindi, che garantisca la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e la presenza del P.M., per la redazione del relativo processo verbale. Ne consegue che, nel procedimento di legittimità, se la trattazione del ricorso sia stata disposta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è irricevibile la querela in questione se, alla sua proposizione, si proceda non all'adunanza della Corte, previa richiesta di audizione formulata dalla parte, tramite il suo difensore, bensì mediante deposito di un istanza in cancelleria. Con riguardo al secondo, si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 13482 del 2016 In caso di mandante residente all'estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura ad litem in Italia, può essere desunta da vari elementi quali l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia , nonché dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti. Per il terzo, in precedenza Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 307 del 2005 La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, per sua natura sempre modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo. Con riferimento al quarto, si veda Sez. U, Ordinanza n. 25875 del 2008 Con riferimento all'azione di rendiconto nei confronti di più professionisti di cui il de cuius si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredità nei confronti del coerede, la giurisdizione è del giudice italiano anche nei confronti dell'unico professionista straniero a in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Lugano legge n. 198 del 1992 , interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003 , in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica , trattandosi di più soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell'incarico b in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredità spettante allo stesso giudice ex art. 1 della Convenzione di Lugano e art. 50 della legge n. 218 del 1995 , con conseguente attrazione della prima nell'orbita della seconda.