RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 21 GENNAIO 2020, N. 1182 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Regione Campania - Contributi a carico dei soggetti concessionari o titolari di autorizzazione all’estrazione - Prelievi previsti dagli artt. 19 della l. r. n. 1 del 2008 e 17 della l. r. n. 15 del 2005 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 della l.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 a carico dei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave ma trovano la loro ratio nell'esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attività produttiva svolta. In precedenza, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 18045 del 2008 Appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella amministrativa esclusiva di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia relativa al pagamento del contributo che il soggetto autorizzato all'esercizio di un'attività estrattiva deve, al Comune nel cui territorio trovasi la cava, sulla base di convenzione stipulata a latere dell'atto di autorizzazione, non venendo in evidenza un atto o provvedimento di natura autoritativa emesso in materia urbanistica. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 21 GENNAIO 2020, N. 1180 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio – Controversia relativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento. La controversia avente ad oggetto i canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento di alloggio di servizio - anche con riferimento al periodo di occupazione senza titolo decorrente dalla messa in quiescenza del dipendente medesimo -, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché la controversia in questione, prescindendo dal rapporto di lavoro pubblico ed avendo contenuto meramente patrimoniale, ovvero relativo a presunti inadempimenti di natura contrattuale, ricade nella sfera di applicabilità dell'art 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, che, in relazione ai rapporti di concessione di beni pubblici, esclude dalla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 10870 del 2008 La controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un danno ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni , così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 14 GENNAIO 2020, N. 413 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Decisione resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. – Ricorso per cassazione - Sopravvenienza medio tempore di nuova delibera e successiva sua impugnazione – Interesse alla decisione sul primo giudizio – Persistenza. In caso di ricorso per cassazione avverso decisione del Consiglio di Stato resa in sede di giudizio di ottemperanza conseguente ad annullamento di una delibera del C.S.M. nella specie, di conferimento di incarico semidirettivo , la sopravvenienza di una nuova delibera, sostitutiva della prima già annullata, non fa venir meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia sull'impugnazione, ove il secondo provvedimento non sia divenuto definitivo poiché impugnato innanzi gli organi di giustizia amministrativa. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2020, N, 299 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA. Notificazione di atti processuali eseguita da operatore di poste private senza titolo abilitativo - Periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017 - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Irrilevanza ai fini della tempestività del ricorso. In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo. Si richiamano a Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23887 del 2017 In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della l. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effetuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti. b Sez. U, Sentenza n. 14916 del 2016 L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono a nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita , restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2020, N. 157 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - CONCESSIONE - IN GENERE. Derivazione o utilizzazione abusiva di acque pubbliche – Concessione in sanatoria – Interpretazione ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs n. 152 del 199 – Necessità – Conseguenze in relazione al periodo di pendenza del procedimento istruttorio delle domande di concessione in sanatoria. In tema di concessione di acque pubbliche, il rilascio della concessione in sanatoria, richiesta ex art. 23, comma 6, d. lgs. n. 152 del 1999, per l'esistenza di un prelievo a fini idropotabili, va interpretato alla luce del principio di prevalenza, rispetto ad ogni altro, dell'uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche, di cui all'art. 2 della l. n. 36 del 1994 ratione temporis vigente ne consegue che, in pendenza del procedimento istruttorio di tali domande di concessione in sanatoria, la previsione espressa secondo cui, in tali casi, l'utilizzazione può proseguire , deve essere interpretata come garanzia di legittima sottensione da parte delle comunità locali, con esclusione di ogni forma di illecito e del correlato obbligo risarcitorio, ai sensi della disciplina di cui all'art. 45 del r.d. n. 1175 del 1933 e dell'art. 2043 c.c. ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE - SENTENZA – IMPUGNAZIONI. Appello avverso le decisioni del Tribunale regionale delle acque pubbliche - Censura di omessa pronuncia - Ammissibilità - Esclusione - Istanza di rettificazione - Necessità. In tema di impugnazioni, avverso l'omessa pronuncia del Tribunale regionale delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è l'appello, bensì il ricorso per rettificazione proposto dinanzi al medesimo Tribunale regionale, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 t.u. delle acque , recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi se la sentenza abbia pronunciato su cosa non domandata , se abbia aggiudicato più di quello che era domandato , se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda e se contenga disposizioni contraddittorie . IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE. Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza. Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio. In relazione al primo principio si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 25801 del 2013 In applicazione dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'uso potabile o per consumi umani delle acque pubbliche va riconosciuto come prevalente rispetto ad ogni altro, né dà diritto al pagamento di alcun canone a carico dei concessionari della stessa acqua ed a favore di chi ne fruisca ad altri fini. Con riguardo al secondo si veda Cass. Sez. U - , Sentenza n. 488 del 2019 Avverso l'omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dall'art. 204 del r.d. n. 1775 del 1933 t.u. delle acque , recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall'art. 517 del codice di rito del 1865 ovvero alle seguenti ipotesi se la sentenza abbia pronunciato su cosa non domandata , se abbia aggiudicato più di quello che era domandato , se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda e se contenga disposizioni contraddittorie . Il terzo è conforme a Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 2014 Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio. In applicazione di tale principio la S.C. ha riformato la sentenza di appello che, aveva affermato la responsabilità del condomino e degli amministratori, evocati in giudizio ex art. 2043 cod. civ. per culpa in vigilando in relazione all'esecuzione di lavori condominiali, anche per culpa in eligendo in ordine all'individuazione dell'impresa, comportando la diversità del titolo dei fatti a fondamento della pretesa la novità della domanda . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2020, N. 156 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - IN GENERE. articolo 5, Punto 1, lett. b , del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Compravendita di beni e prestazione di servizi - Criteri distintivi ai fini della giurisdizione - Fattispecie. Ai fini dell'individuazione della giurisdizione - secondo i vincolanti criteri interpretativi dettati dalla Corte di giustizia sentenza del 25 febbraio 2010, in C-381/08 - la distinzione tra la nozione di compravendita di beni e quella di prestazione di servizi, entrambe contenute nell'art. 5, Punto 1, lett. b , del Regolamento CE n. 44 del 2001, trova fondamento nella obbligazione caratteristica dei predetti contratti, avente ad oggetto, rispettivamente, la consegna di un bene o la prestazione di un servizio. Ne consegue che a non assume rilievo, in funzione dell'esclusione della natura di compravendita, la circostanza che i beni vengano fabbricati o prodotti dal venditore, neppure nell'ipotesi in cui l'attività di fabbricazione o produzione sia svolta in funzione delle esigenze di uno specifico cliente b al contrario, la circostanza che l'acquirente abbia fornito una parte essenziale degli elementi impiegati in tale fabbricazione o produzione, può far propendere nel senso della qualificazione del contratto come prestazione di servizi c elemento rilevante è l'estensione della responsabilità del fornitore, atteso che, nell'ipotesi in cui egli sia responsabile della qualità e della conformità a contratto dei beni prodotti, dovrà propendersi per una qualificazione in termini di compravendita di beni, mentre, nell'ipotesi in cui risponda unicamente della correttezza dell'esecuzione secondo le istruzioni dell'acquirente, il rapporto contrattuale andrà ricondotto alla fattispecie della prestazione di servizi. Nella specie, relativa ad una controversia tra una società italiana e una società tedesca legate da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura, dalla prima alla seconda, di capi di abbigliamento prodotti dal fornitore, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, ai fini dell'individuazione della giurisdizione, aveva qualificato il contratto come compravendita di beni, omettendo di considerare che, l'impresa fornitrice provvedeva alla fabbricazione dei capi di abbigliamento utilizzando materiale proveniente di fatto dall'impresa ordinante ed in conformità a specifiche tecniche e modelli da essa forniti . Non si rilevano precedenti in termini.