RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 27 Dicembre 2019, N. 34475 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI UTENZE - CANONI – SOVRACANONI . Sovracanone di cui all'art. 1, comma 137, l. n. 228 del 2012 – Natura – Comma 137 bis introdotto dalla l. n. 221 del 2015 – Portata. Il sovracanone idroelettrico ex art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, relativo agli impianti realizzati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 221 del 2015, non ha natura di controprestazione dell'esecuzione di interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei bacini imbriferi montani, posto che la disposizione di cui all'art. 1, comma 137-bis, della l. n. 228 del 2012, introdotta dalla l. n. 221 del 2015 cit. – prevedendo che i sovracanoni relativi agli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore di tale ultima legge sono dovuti indipendentemente dalla prosecuzione degli interventi infrastrutturali – si è limitata a modificare la ratio della prestazione imposta, senza implicare, per il periodo anteriore alla riforma, un rapporto sinallagmatico tra questa e i predetti interventi. Non si rilevano precedenti in termini . SEZ. UNITE ORDINANZA 27 DICEMBRE 2019, N. 34473 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - FONDAZIONI - IN GENERE . Nomina da parte del comune dei componenti del consiglio di amministrazione di una fondazione - Giudizio di non idoneità - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la cognizione della controversia relativa all'impugnazione dell'atto con il quale il sindaco abbia espresso un giudizio di non idoneità nei confronti di un candidato alla nomina, riservata al Comune, di componente del consiglio di amministrazione di una fondazione, trattandosi di atto che - come avviene per la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica anche costituite secondo il modello delle società in house providing - non è riconducibile all'esercizio di alcun pubblico potere e riguarda un soggetto di diritto privato, non rientrando le fondazioni nella pur ampia nozione di pubblica amministrazione, di cui all'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010. Si richiamano i Sez. U ., Ordinanza n. 24591 del 2016 In tema di società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. in house providing ”, le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perché investono atti compiuti dall'ente pubblico uti socius , non jure imperii , e posti in essere a valle della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dall’art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv ., con modif ., dalla l. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 nella specie, peraltro, inapplicabile ratione temporis , a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile. ii Sez. U - , Ordinanza n. 21299 del 2017 La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l’esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti uti socius ” e non iure imperii”. Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico . SEZ. UNITE SENTENZA 24 DICEMBRE 2019, N. 34447 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE . Credito tributario – Prescrizione maturata dopo la notificazione della cartella – Eccezione del curatore in sede di ammissione al passivo - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. L'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti e del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva , e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo. In senso contrario a Sez. U , Sentenza n. 14648 del 2017 Ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l ’ an ed il quantum del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Ne consegue che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso. b Sez. 1 - , Ordinanza n. 15717 del 2019 L'eccezione di prescrizione del credito tributario, svolta dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, costituisce un fatto estintivo dell'obbligazione che, riguardando l' an e il quantum del tributo, rientra nella cognizione del giudice tributario, a nulla rilevando l'invio al contribuente di un successivo sollecito di pagamento, non trattandosi di un atto di esecuzione forzata, la cui cognizione è demandata al giudice ordinario, bensì di un atto assimilabile all'avviso di mora ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, impugnabile davanti alle commissioni tributarie . SEZ. UNITE ORDINANZA 24 DICEMBRE 2019, N. 34429 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE. Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte . In sostanziale continuità, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 2014 La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio di quest'ultima, benché non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese .