RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 19 DICEMBRE 2019 numero 34116 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE. Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Pagamento effettuato alla società capogruppo mandataria - Inefficacia nei confronti del fallimento della mandante - Fondamento. In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. numero 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 l.fall. nel testo anteriore al d.lgs. numero 5 del 2006, applicabile ratione temporis , lo scioglimento del rapporto di mandato e il conseguente venir meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 17926/10 In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. numero 406 del 1991, qualora intervenga il fallimento di una delle società mandanti, i pagamenti per lavori eseguiti in antecedenza vanno effettuati nei confronti della curatela fallimentare, con obbligo dell'amministrazione, che abbia invece pagato alla mandataria, di rinnovare tale adempimento il fallimento della mandante, invero, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione resta obbligato il mandatario, determina invece, ex art. 78 legge fall. nel testo anteriore al d.lgs. numero 5 del 2006, applicabile ratione temporis , lo scioglimento del rapporto di mandato e la conseguente venuta meno, nei suoi confronti, dei poteri di gestione e rappresentanza già in capo alla mandataria capogruppo, nè è invocabile la irrevocabilità del mandato, stabilita nell'interesse non del mandatario ma dell'amministrazione appaltante che, in base alla citata disciplina, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita. SEZ. I ORDINANZA 19 DICEMBRE 2019 numero 33858 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente - Nuova audizione - Necessità - Esclusione - Fondamento. In tema di riconoscimento della protezione internazionale, l'intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d.lgs. numero 251 del 2007, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori ne consegue che, in caso di racconto inattendibile e contraddittorio e per di più variato nel tempo, non è nulla la sentenza di merito che - come del resto affermato da Corte di Giustizia U.E., 26 luglio 2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko, e da Corte EDU, 12 novembre 2002, Dory c. Svezia - rigetti la domanda senza che il giudice abbia proceduto a nuova audizione del richiedente per colmare le lacune della narrazione e chiarire la sua posizione. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 16925/18 in materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs numero 251/2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori. SEZ. I ORDINANZA 17 DICEMBRE 2019 numero 33360 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Permesso di soggiorno ex art. 31, comma 3, del d.lgs. numero 286 del 1998 - Sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Fondamento. In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia da parte del familiare del minore, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. numero 286 del 1998, i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di quest'ultimo sono il presupposto legittimante il rilascio dello speciale permesso di soggiorno, mentre l'età e le condizioni di salute del minore sono i parametri di giudizio per valutare se quel presupposto sussista o meno ne consegue che è sindacabile in sede di legittimità soltanto la pronuncia che abbia totalmente trascurato di considerare l'età o le condizioni di salute del minore, non anche quella che abbia preso in considerazione i detti parametri per trarne, però, conclusioni contestate dal ricorrente, ovvero abbia negato o affermato la sussistenza dei gravi motivi , trattandosi - come in ogni altro caso in cui la legge civile impiega tale locuzione - di un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in cassazione, salvi i casi-limite della motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o mancante, ossia tale da non attingere la soglia del minimo costituzionale che la motivazione di qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve garantire. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 16 DICEMBRE 2019 numero 33232 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE. Brevetto - Novità - Accertamento - Giudizio di fatto - Conseguenze. L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 3932/84 L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta. SEZ. I ORDINANZA 16 DICEMBRE 2019 numero 33231 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - OPERE PROTETTE OGGETTO DEL DIRITTO – CINEMATOGRAFICHE. Opera cinematografica - Sfruttamento economico - Concessione a terzi - Necessità - Pluralità di produttori - Delibera di concessione - Coproduttore pretermesso - Impugnazione - Art. 1109, comma 2, numero 2, c.c. - Applicabilità - Fondamento. Lo sfruttamento economico dell'opera cinematografica, non suscettibile di uso diretto, avviene attraverso la concessione a terzi, deliberata a maggioranza nel caso di pluralità dei produttori, a tenore del comma 1, dell'art. 1105 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell'art. 10 l. numero 633 del 1941. Il produttore pretermesso è tenuto ad impugnare la deliberazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1109 c.c., venendo in rilievo un atto di ordinaria amministrazione ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 1105. In precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 12086/13 in tema di sfruttamento dei diritti economici dell'opera cinematografica, a seguito del prolungamento di tale tutela in virtù dell'art. 53 dell'allegato alla legge numero 650 del 1996, l'ultimo cessionario di una catena di cessioni di tali diritti può continuarne lo sfruttamento purché ne abbia dato comunicazione ai produttori cinematografici e abbia con loro raggiunto un accordo sull'adeguatezza del compenso. Il mancato esercizio di detta facoltà non comporta il riacquisto dei diritti in capo al precedente cessionario, ma solo al produttore cinematografico. SEZ. I SENTENZA 11 DICEMBRE 2019 numero 32415 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP. – INDENNITA’. Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di occupazione - Decorrenza - Fino alla data del deposito dell’indennità di espropriazione - Fondamento. In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I SENTENZA 11 DICEMBRE 2019 numero 32397 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - RESPONSABILITA' - AZIONE DI RESPONSABILITA'. Individuazione di singoli comportamenti inadempienti - Necessità - Esclusione - Dovere di segnalare le irregolarità all'assemblea od al P.M. per l'attivazione del procedimento ex art. 2409 c.c. - Configurabilità. In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., nella formulazione applicabile ratione temporis anteriormente alla novella ex d.lgs. numero 6 del 2003. In senso conforme, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza numero 16314/17 in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. SEZ. I ORDINANZA 9 DICEMBRE 2019 numero 32028 ARBITRATO - LODO SENTENZA ARBITRALE - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' – TERMINI. Decorrenza - Dalla notificazione del lodo alla parte personalmente - Ammissibilità - Artt. 170 e 285 c.p.c. - Inapplicabilità. La notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 6300/00 la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione fissato dall'art. 828 c.p.c. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo infatti, in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c Tale scelta legislativa non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ma è giustificata dalle fondamentali differenze esistenti tra il giudizio arbitrale e quello pendente innanzi al giudice ordinario. SEZ. I ORDINANZA 6 DICEMBRE 2019 numero 31937 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NULLITA' E ANNULLABILITA'. Controversie in materia di proprietà industriale - Onere dell’attore di comunicazione dell’atto di citazione - Prova della comunicazione - Produzione con gli scritti finali - Decadenza - Esclusione. In tema di controversie in materia proprietà industriale, l'onere stabilito dall'art. 122, comma 6, del d.lgs. numero 30 del 2005 codice della proprietà industriale in capo a chi promuove il giudizio di dar prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione del relativo atto introduttivo da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non soggiace alle ordinarie preclusioni istruttorie, potendo essere assolto anche con la produzione degli scritti conclusionali di primo grado. BENI - IMMATERIALI - BREVETTI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO. Invenzione di azienda - Diritto del lavoratore al premio - Condizione - Conseguimento del brevetto - Datore di lavoro - Contestazione della validità brevetto - Ammissibilità. In caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. numero 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell'art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro, cui fa capo la legittimazione a contestare in via principale la nullità del brevetto medesimo. In ordine al primo principio, non si rilevano precedenti in termini. Con riferimento al secondo, si veda Cass. Sez. 1 - , Sentenza numero 27500/17 in caso di invenzione di azienda ex art. 23, comma 2, del r.d. numero 1127 del 1939, il diritto del lavoratore all'equo premio ed il connesso obbligo datoriale di corrisponderlo sorgono solo con il conseguimento del brevetto, giacché è in virtù della brevettazione che, ai sensi dell’art. 4, del richiamato r.d., i diritti derivanti dall'invenzione sono conferiti al datore di lavoro a quest’ultimo rimane, peraltro, preclusa la legittimazione a contestare, tanto in via d’eccezione, quanto in via d’azione, la nullità del brevetto, posto che, nel relativo giudizio, l’art. 78, ult. comma, del r.d. in parola come pure l’art. 122, comma 1, del d.lgs. numero 30 del 2005, cd. Codice della proprietà industriale, che lo ha sostituito , facendo applicazione del generale divieto di venire contra factum proprium”, contempla quali meri contraddittori, non già quali attori, coloro che, fattane richiesta e ottenutone il rilascio, siano divenuti titolari del brevetto. SEZ. I ORDINANZA 4 DICEMBRE 2019 numero 31659 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - DECRETO DI CHIUSURA - IN GENERE. Fallimento - Piano di riparto - Chiusura della procedura - Creditore pretermesso - Azione di ripetizione di indebito - Ammissibilità - Esclusione – Fondamento. A seguito dell'approvazione del piano di riparto fallimentare e della sua mancata impugnazione nei termini di legge, con susseguente chiusura della procedura concorsuale, rimane preclusa ai creditori concorrenti, ancorché pretermessi, la possibilità di far valere in separato giudizio le proprie ragioni - invero attinenti a rapporti giuridici ormai definiti nell'ambito della procedura medesima – mediante inammissibili azioni di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa nei confronti del creditore avvantaggiato nel concorso e del curatore del fallimento. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA 4 DICEMBRE 2019 numero 31653 FIDEJUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEJUSSORE - BENEFICIO DI ESCUSSIONE - LITISCONSORZIO - ECCEZIONI OPPONIBILI DAL FIDEJUSSORE. Fideiussione - Legittimazione sostituiva del fideiussore al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza numero 12225/03 l'art. 1945 c.c., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c SEZ. I ORDINANZA 3 DICEMBRE 2019 numero 31569 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE. Fideiussione - Permanenza dell'obbligo del fideiussore - Condizioni ex art. 1957 c.c. - Deroga implicita - Configurabilità - Impegno del fideiussore di garantire senza limiti di durata l'adempimento dell'obbligazione principale - Rilevanza. In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale. In senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 9455/2012 la regola dell'art. 1957 c.c. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale. SEZ. I ORDINANZA 19 NOVEMBRE 2019 numero 30031 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Obiezione di coscienza - Rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Atto di persecuzione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e , del d.lgs. numero 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e , della direttiva numero 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, causa C-472/13, Sheperd contro Germania , che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno. Fattispecie relativa a richiedente asilo dell'Ucraina, dove l'appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni . Non si rilevano precedenti in termini.