RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA 16 DICEMBRE 2019, N. 33091 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - IN GENERE. Utilizzazione in concessione di bacini idrografici per finalità idroelettriche - Piano di gestione delle acque - Natura - Fonte di norme di rango secondario - Configurabilità - Conseguenze - Rilevanza ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. - Sussistenza. In tema di uso in concessione dei bacini idrografici per finalità di derivazione idroelettrica, il Piano di gestione delle acque di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 152 del 2006 - che rappresenta un'articolazione interna del Piano di bacino distrettuale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 65 e 66 del detto decreto legislativo - costituisce fonte di norme giuridiche di natura secondaria, le quali, siccome integrative dei precetti posti dalle norme primarie, devono essere tenute in considerazione in funzione della verifica della fondatezza di censure di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE ORDINANZA 12 DICEMBRE 2019, N. 32608 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Società partecipata da un ente privato svolgente attività pubblicistica sottoposto a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti - Configurabilità quale società in house” - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione. Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di società in house providing sono escluse le società partecipate non già da una pubblica amministrazione come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a , d.lgs. n. 175 del 2016 bensì da un soggetto nella specie, la fondazione ENPAM che, pur svolgendo un'attività pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno. Si richiamano i Sez. U., ordinanza n. 22409/18 sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici solo se vi siano i seguenti requisiti perché sia configurabile una società in house providing a il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati b la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale c la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. Nella specie, la S.C.ha escluso che una società, pur essendo interamente partecipata dalla Regione, potesse essere qualificata come in house providing dal momento che l'oggetto sociale descritto nello statuto contemplava l'esercizio di molteplici attività diversificate, con la massima libertà gestionale e la possibilità di coordinare le iniziative con altri enti e aziende fornitrici di servizi pubblici, lasciando spazio all'operatività in regime di libero mercato . ii Sez. U, sentenza n. 16741/19 la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing , i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione - anche se, contrariamente a quanto stabilito per le società in house providing , lo statuto consentiva la cessione delle partecipazioni a soci privati - attribuendo rilievo alla circostanza che la società, all'epoca dei fatti, era comunque solo in mano pubblica . iii Sez. U, ordinanza n. 22712/19 il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a mala gestio da parte degli amministratori o componenti dell'organo di controllo e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società in house e delle società legali , caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa P.A. cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici. SEZ. UNITE ORDINANZA 9 DICEMBRE 2019, N. 32114 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI. Decorrenza – Sentenza del Consiglio di Stato - Notificazione di ricorso per revocazione - Equipollenza alla notificazione della sentenza stessa – Conseguenze - Termine breve per proporre ricorso per cassazione - Applicabilità. La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale sia per la parte notificante che per la parte destinataria alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione. Si vedano a Sez. 3, sentenza n. 7261/13 la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale sia per la parte notificante che per la parte destinataria alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. b Sez. 5 - , ordinanza n. 22220/19 la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c. SEZ. UNITE ORDINANZA 5 DICEMBRE 2019, N. 31760 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA. Canoni per l’utilizzo di canali consortili da parte di soggetti non proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile - Natura - Differenza dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari di detti fondi - Conseguenze in tema di giurisdizione - Fattispecie. In tema di consorzi di bonifica, i canoni dovuti per l'utilizzo dei canali consortili come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, da parte di soggetti, quali i comuni, che non possono qualificarsi appartenenti al consorzio per non essere proprietari dei fondi compresi nel relativo ambito territoriale, si distinguono dai contributi di bonifica dovuti dai proprietari dei detti fondi, in quanto, mentre questi ultimi sono versati in adempimento di un'obbligazione tributaria determinata direttamente dal consorzio quale contributo pro quota dei consorziati alle spese di gestione dei canali e delle opere di miglioramento, per i primi la normativa regionale di dettaglio ne prevede la determinazione all'esito di una procedura negoziale tra il consorzio e l'utente pertanto, le relative controversie non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie ma restano devolute a quella del giudice ordinario. Fattispecie disciplinata dall'art. 13 della l.r. Campania n. 4 del 2003, la quale, anche nel testo novellato dalla l.r. n. 6 del 2016, utilizza il termine canone - termine che si addice ad una prestazione patrimoniale di natura non tributaria - per definire il contributo consortile dovuto dai comuni e dagli altri enti che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, e prevede che esso sia determinato, in proporzione al beneficio diretto ottenuto, sulla base di convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla regione . In senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. U, ordinanza n. 4309/2017 la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica dal gestore del servizio idrico integrato che, pur non potendo qualificarsi appartenente necessario al consorzio stesso, non essendo proprietario di terreni compresi nell'ambito territoriale di quest'ultimo, ne utilizzi canali e strutture come recapito di scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni, è devoluta alla giurisdizione ordinaria quando la normativa regionale di dettaglio preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all'esito di una procedura negoziale, atteso che tale ipotesi è estranea a quella prevista dall'art. 21 del r.d. n. 215/1933, costituente, invece, un’obbligazione tributaria imposta ai proprietari dei fondi compresi nel perimetro consortile quale contributo, determinato direttamente dal consorzio percettore, per le opere di bonifica e miglioramento fondiario. Fattispecie disciplinata dall'art. 6 della l.r. Marche n. 13 del 2013, che distingue due categorie di obbligazioni, l’una configurata quale onere reale a carico dei consorziati per il beneficio ritratto o ritraibile dalle opere consortili l’altra riservata ai soggetti estranei al consorzio ma utenti particolarmente qualificati delle sue strutture, per la cui determinazione è prevista l’obbligatoria stipula, tra il consorzio ed il gestore suddetto, di una convenzione espressiva, nei suoi contenuti, dell’autonomia negoziale .