RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 DICEMBRE 2019, N. 31758 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Disapplicazione da parte del Consiglio di Stato di norma di legge interna per contrasto con norma unionale non immediatamente esecutiva - Ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale - Inammissibilità - Ragioni. E' inammissibile il ricorso in cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato abbia disapplicato una norma di legge interna nella specie, di una legge regionale per contrasto con norma unionale contenuta in una direttiva europea non immediatamente esecutiva, giacché con esso si deduce, in sostanza, un error in iudicando , asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea nell'ordinamento nazionale, e dunque un errore nell'attività ermeneutica che costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. Si richiamano a Sez. U - , sentenza n. 29285/18 il ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, sicché il controllo della S.C. è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi ad errores in procedendo o ad errores in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione, salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tali da ridondare in denegata giustizia. Nella specie, le Sezioni Unite hanno ritenuto inammissibile il ricorso avverso una decisione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte perché depositato senza la prova della sua notifica in quanto la tesi accolta dal giudice speciale si inscriveva in un vasto orientamento della giurisprudenza contabile, il quale aveva dato luogo ad un contrasto solo successivamente risolto dalle sezioni riunite, circostanza quest'ultima che, indipendentemente dalla fondatezza della censura prospettata, escludeva la configurabilità di un manifesto e radicale stravolgimento delle norme processuali applicate . b Sez. U - , sentenza n. 7926/19 l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale sent. n. 6 del 2018 ,che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze abnormi , anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo. c Sez. U - , ordinanza n. 12586/19 In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi, estrema , in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di giustizia europea, sì da precludere l'accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo. Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero ravvisarsi gli estremi del diniego di giurisdizione nella decisione del Consiglio di Stato che, pur avendo accolto la domanda di annullamento di una aggiudicazione, non si era pronunciata sulla conseguente domanda relativa al subentro della ricorrente avendo accertato la maturazione di preclusioni processuali sulla questione, atteso che tale circostanza non aveva impedito alla parte di vedere tutelate le proprie ragioni, sia pure in forma affievolita, comportando l'annullamento dell'aggiudicazione comunque l'obbligo per l'amministrazione procedente di provvedere ad una nuova comparazione . SEZIONI UNITE SENTENZA 5 DICEMBRE 2019, N. 31755 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Società mista con partecipazione maggioritaria pubblica – Responsabilità dell’amministratore delle società concessionaria di servizi pubblici - Giurisdizione della Corte dei conti – Configurabilità - Condizioni. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purchè tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria. Si richiamano a sez. U, ordinanza n. 15599/09 spetta alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che un ente pubblico INPDAP assuma di aver subito nell'ambito dell'esecuzione di un contratto di appalto di servizi, stipulato con una società privata per la gestione di interventi manutentivi del patrimonio dell'ente, in relazione a responsabilità concorrenti della società e di un dipendente per la sua condotta integrante un fatto-reato. Infatti, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, mentre è ininfluente la natura privatistica delle prestazioni individuate nella convenzione regolatrice del contratto. b sez. U, ordinanza n. 26280 del 2009 spetta alla Corte dei Conti la giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni avanzata da un Comune nei confronti della società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata riscossione dei relativi tributi. Poiché, infatti, la gestione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione, a carico della società concessionaria, di versare all'ente locale le somme a tal titolo incassate ha natura pubblicistica, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell' iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, nè la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio nè il titolo nella specie concessione-contratto con il quale si è costituto ed attuato il rapporto. c sez. U - , sentenza n. 11139/17 sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti del rappresentante di un ente locale, titolare di una partecipazione totalitaria in una società, che abbia esercitato, in nome e per conto dell'ente, i diritti e le facoltà inerenti alla posizione di socio, in modo non conforme al dovere di diligente cura del valore di tale partecipazione, così causando un pregiudizio diretto al patrimonio dell'ente medesimo. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dal procuratore contabile nei confronti del delegato del sindaco che, esercitando i poteri spettanti a quest’ultimo quale rappresentante dell’ente in virtù dell’ampiezza inusitata della delega conferitagli, aveva arrecato un danno patrimoniale al comune, deliberando un aumento sia del numero che del compenso dei consiglieri di amministrazione di una società partecipata integralmente dall’ente, in via diretta o indiretta . d Sez. 1, sentenza n. 17110/02 benché l'inadempimento contrattuale della società non implichi, di per sé, responsabilità degli amministratori nei confronti del contraente, è configurabile il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore o di altro soggetto comunque estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra società e terzo risultando ormai acquisito il concetto della risarcibilità aquiliana del credito . A tal fine è, tuttavia, necessario che tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato anche solo in via di fatto le funzioni di amministratore di una società ed abbia con lui a qualsiasi titolo cooperato esista un nesso di causalità necessaria nella specie, era stato accertato che la distrazione di somme versate da terzi alla società era stata operata dall'amministratore della stessa con la collaborazione di sua moglie, con incidenza causale sull'inadempienza della società . SEZIONI UNITE SENTENZA 5 DICEMBRE 2019, N. 31754 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto relativo di giurisdizione - Inammissibilità - Impugnazione per difetto assoluto di giurisdizione - Ammissibilità. Il principio secondo il quale l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione riguarda unicamente le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione e non già quelle di difetto assoluto di giurisdizione per invasione o sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale. Si tenga presente Cass. Sez. U , sentenza n. 22439/18 l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.