RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI

SEZIONI UNITE ORDINANZA 5 DICEMBRE 2019 N. 31753 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un muro costituente pericolo per la pubblica incolumità – Impugnazione – Contestazione sul soggetto tenuto alla manutenzione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza – Fondamento. Ove il privato, destinatario di un provvedimento comunale di diffida alla messa in sicurezza di un muro costituente pericolo per la pubblica incolumità, impugni detto provvedimento lamentando di non essere il soggetto tenuto alla manutenzione, la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q , del d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che la contestazione concerne il concreto esercizio del potere pubblico dell'ente locale e che oggetto della lite è la domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo in materia di ordine, sicurezza, incolumità, igiene o edilità pubblica, potendo l'accertamento eventuale della sussistenza del diritto di proprietà sull'immobile essere effettuato, in via incidentale e senza efficacia di giudicato, dal giudice amministrativo. Non si rilevano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA 27 NOVEMBRE 2019, N. 31030 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE. Spese rimborsabili all'avvocato - Spese diverse da quelle generali e da quelle documentate - Liquidazione equitativa - Configurabilità - Fondamento. All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio , altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'Ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55/2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio tali spese sono liquidabili in via equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo l' id quod plerumque accidit . Si richiama, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 2018 Il rimborso c.d. forfetario delle spese generali nella specie ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.m. n. 140 del 2012 costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, che deve ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente. SEZIONI UNITE SENTENZA 19 NOVEMBRE 2019, N. 30008 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI. Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti. Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale a dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza , oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici b di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c. . Superato il difforme orientamento espresso da Sez. 5 - , Ordinanza n. 33639 del 2018 Nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, non si costituisca in causa con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in assenza di un atto organizzativo generale e della delibera attestante le ragioni che in virtù dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 consentono il conferimento del mandato ad un avvocato del libero foro, il processo prosegue tra le parti originarie ai sensi dell'art. 111 c.p.c