RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. III ORDINANZA 8 GENNAIO 2020, N. 134 RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO. Risarcimento del danno - Danno patrimoniale - Spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno, superiori ai costi correnti - Rimborsabilità per la parte corrispondente ai prezzi correnti di mercato - Limiti - Fatture - Mezzo di prova idoneità - Condizioni. In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del quantum , dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza. Si richiamano a Sez. 3, Sentenza n. 5565 del 1991 Ai fini della liquidazione del danno riportato da un autoveicolo nello scontro con altro autoveicolo, ben possono essere utilizzate le fatture rilasciate da coloro che hanno proceduto alla riparazione dell'auto danneggiata e fornito i pezzi di ricambio, in quanto costituiscono elementi indiziari idonei, in concorso con altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza, alla formazione del convincimento del giudice sulla entità del danno. b Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 2016 In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio. SEZ. III ORDINANZA 8 GENNAIO 2020, N. 123 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE. Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Coltivazione di fatto - Rilevanza - Esclusione. Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria e, quindi, di riscatto agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto. In sostanziale conformità già Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14450 del 2005 Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria e, quindi, di riscatto agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, l'art 8, comma primo, della legge 26 maggio 1965, n. 590 richiede, con riferimento al requisito temporale della coltivazione da almeno due anni, che la coltivazione avvenga in virtù di un titolo valido, che sia cioè idoneo a giustificare la coltivazione diretta del fondo, senza che si possa attribuire rilievo ad una coltivazione considerata per se stessa, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto, per cui non può essere invocata una coltivazione di fatto anche nel periodo anteriore. SEZ. II ORDINANZA 3 GENNAIO 2020, N. 15 AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI. Trasferimento di azienda – Cessione automatica dei rapporti contrattuali – Condizioni. L'art. 2558 c.c., nel disciplinare tutti i casi di trasferimento di azienda, prevede, salvo patto contrario, una cessione automatica o ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, che ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5534 del 1994 Il trasferimento d'azienda comporta a norma dell'art. 2558 cod. civ. salvo patto contrario la cessione ipso iure dei rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, che non abbiano carattere personale, ineriscano all'esercizio dell'azienda e non siano ancora esauriti, escludendosi l'applicabilità della disciplina dei requisiti di efficacia della cessione del contratto disposti dall'art. 1407 cod. civ., in quanto il secondo comma del citato art. 2558 ricollega alla notizia del trasferimento dell'azienda e non già del contratto la facoltà di recedere dallo stesso, così derogando al descritto effetto automatico del trasferimento dell'azienda. Resta a carico di chi invoca gli effetti della cessione la dimostrazione della notizia o della conoscenza del trasferimento della azienda, avuta dal terzo contraente, nonché del momento in cui detta notizia sia a questi pervenuta nella specie in base a tali principi la S.C. ha annullato la decisione di merito che, presupponendo come necessaria una attività positiva di comunicazione da parte della società cedente la azienda, non aveva indagato sui fatti in base ai quali detta società assumeva risultasse provato che il terzo contraente avesse avuto notizia del trasferimento, senza poi recedere. SEZ. II ORDINANZA 3 GENNAIO 2020, N. 14 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE. Passaggio coattivo - Condizioni - Interclusione assoluta” o relativa” del fondo dominante - Necessità - Condizioni - Valutazione del giudice di merito. Costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al sindacato della Corte di cassazione, se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilità di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio interclusione assoluta , ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessità di utilizzazione del fondo interclusione relativa . In senso conforme, fin dalla risalente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3283 del 1974 Costituisce accertamento di fatto, demandato al giudice del merito e sottratto al Sindacato della Corte di Cassazione se congruamente ed esattamente motivato, stabilire l'esistenza della interclusione di un fondo per effetto della Mancanza di un qualunque accesso sulla via pubblica e dell'impossibilita di procurarselo senza eccessivo dispendio o disagio interclusione assoluta , ovvero a causa del difetto di un accesso adatto o sufficiente alle necessita di utilizzazione del fondo interclusione relativa .