RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DELL’11 NOVEMBRE 2019 N. 29085 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CONSIGLIO DI STATO. Eccesso di potere per contrasto con il diritto europeo – Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'articolo 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive. Si richiamano a Sez. U - , Sentenza n. 30301 del 2017 Non è affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale, ed è pertanto insindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione, in relazione al diritto eurounitario, la decisione, adottata dal Consiglio di Stato, di non disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, giacché il controllo che l'articolo 111, comma 8, Cost., affida alla S.C. non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi estrema in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. b Sez. U - , Sentenza n. 8311 del 2019 Alla luce della sentenza n. 6 del 2018 della Corte costituzionale - la quale ha carattere vincolante perché volta ad identificare gli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè i presupposti e i limiti del ricorso ex articolo 111, comma 8, Cost.- il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per invasione o sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento rispetto ad una materia che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. L'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento , atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione. SEZIONI UNITE ORDINANZA DELL’11 NOVEMBRE 2091 N. 29084 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Giudizio di responsabilità erariale – Asserita erronea determinazione del danno – Violazione dei limiti esterni della giurisdizione – Configurabilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie. In tema di responsabilità erariale, l'asserita erronea determinazione del danno attiene al concreto esercizio della potestas iudicandi della Corte dei conti, per cui ogni contestazione al riguardo, inerendo alla corretta applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria, non travalica i limiti interni della giurisdizione contabile, e non può, pertanto, essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un medico teso a lamentare la mancata allegazione e dimostrazione nella sentenza d'appello delle voci di danno subite dall'ente ospedaliero universitario in conseguenza della condotta di detto professionista che, pur optando per il regime del tempo pieno e intra moenia , aveva svolto libera attività professionale presso una società privata . In precedenza, Sez. U, Sentenza n. 14473 del 2002 Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che è inammissibile la censura con la quale, in relazione ad una sentenza del giudice contabile che abbia riconosciuto la responsabilità per danno erariale di cui all'articolo 12 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si deduca l'inesistenza di detto danno, atteso che una tale censura attiene, non al rispetto dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma al modo di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite a detto giudice, essendo inerente all'applicazione delle norme riguardanti la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nell'ambito di tale giudizio e, quindi, di norme la cui violazione o falsa applicazione non può essere sindacata dinanzi alla Corte di cassazione. SEZIONI UNITE SENTENZA DELL’11 NOVEMBRE 2019 N. 29082 GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE. Processo amministrativo - Impugnazione per revocazione - Ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione - Contestazione delle modalità di esercizio del potere giurisdizionale - Inammissibilità. E' inammissibile il ricorso per cassazione volto a denunciare l'eccesso di potere giurisdizionale in relazione ad una sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in materia di revocazione - prevista nella giustizia amministrativa dall'articolo 106 c.p.a. con il richiamo ai casi ed ai modi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c. - qualora la contestazione investa modalità di esercizio del potere giurisdizionale, atteso che la revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che consente di superare il giudicato attribuendo al giudice, nella ricorrenza dei presupposti di legge, il potere giurisdizionale in concreto pertanto, prospettarne l'esercizio al di fuori dei casi consentiti dall'ordinamento, altro non è che dolersi dell'esercizio in tesi errato di detto potere, come tale rientrante nei limiti propri della giurisdizione del giudice amministrativo. Si veda Sez. U - , Sentenza n. 7926 del 2019 L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale sent. n. 6 del 2018 ,che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze abnormi , anomale ovvero di uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento,tale vizio non è configurabile per errores in procedendo , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo.