RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 4 NOVEMBRE 2019, N. 28314 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE. Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall’intermediario - Ammissibilità – Condizioni. La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro. Con il principio enunciato, si tiene conto dei precedenti arresti a Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 2016 Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato. b Sez. 1 - , Ordinanza n. 6664 del 2018 In tema di giudizi aventi ad oggetto rapporti di intermediazione finanziaria, ove sia stata dichiarata la nullità del contratto quadro su domanda dell'investitore, non è precluso all'intermediario, che pure non abbia proposto la domanda di nullità anche degli ordini positivamente conclusi per il proprio cliente, di sollevare l'eccezione di compensazione con riguardo all'intero credito restitutorio che gli deriva, in tesi, dal complesso delle operazioni compiute nell'ambito del contratto quadro dichiarato nullo. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 31 OTTOBRE 2019, N. 28210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA' . Incarichi retribuiti a dipendenti pubblici - Illecito amministrativo ex art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Natura - Accertamento - Competenza esclusiva della Guardia di finanza - Esclusione - Fondamento. L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è di natura fiscale-tributaria-finanziaria, ma è riconducibile alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna esclusiva attribuzione di competenza, ma ha soltanto stabilito che, quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la Guardia di Finanza, ovvero il corpo dipendente direttamente da detto Ministero, senza tuttavia escludere che possano comunque provvedervi gli altri soggetti appartenenti alla Polizia giudiziaria. In tal senso già Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 33032 del 2018 L'illecito amministrativo consistente nel conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha carattere tributario in quanto la relativa sanzione, anche se irrogata da un ufficio finanziario, inerisce strettamente allo svolgimento del rapporto di pubblico impiego ne consegue che il secondo periodo del predetto comma - ove è previsto che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 - deve essere interpretato nel senso che il legislatore non ha previsto alcuna attribuzione esclusiva di competenza in ordine all'accertamento degli illeciti ivi sanzionati in favore del Corpo della Guardia di Finanza, ma ha soltanto stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze vi provvede avvalendosi del Corpo in questione, proprio perchè quest'ultimo dipende direttamente dal predetto Ministero, sicché un suo diretto coinvolgimento presumibilmente può consentire di abbreviare i tempi dell'accertamento stesso. Peraltro, resta salva la competenza generale - per l'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dell'art. 13, comma 4, della l. n. 689 del 1981, cui il citato comma 9 rinvia.