RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 30 AGOSTO 2019, N. 21926/19 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Funzione assistenziale ed anche compensativa e perequativa dell’assegno – Conseguenze – Squilibrio significativo tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi – Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale – Rilevanza – Formazione durante la convivenza del patrimonio dell’ex coniuge con il solo apporto dei beni dell’altro – Esclusione dell’assegno - Condizioni. L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell'entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio. Viene in rilievo, anzitutto, Sez. Unite, sentenza n. 18287/18 all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Si veda altresì Sez. I, ordinanza n. 1882/19 il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto nella specie, la Corte ha confermato la decisione della Corte di merito che, attenendosi ai criteri di cui sopra, ha considerato, nella determinazione dell'assegno, sia il presupposto assistenziale derivante dalla mancanza di attività lavorativa della moglie, sia quello perequativo, valutandone l'apporto al ménage familiare riconnesso alla cura del figlio autistico . SEZ. I ORDINANZA 30 AGOSTO 2019, N. 21916/19 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE. Conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore - Provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti di libertà dei genitori - Possibilità - Condizioni - Osservazione e ascolto del minore - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli ad una crescita sana ed equilibrata. Ne consegue che, in caso di conflitto genitoriale sull'educazione religiosa del minore, possono essere adottati anche provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori purché intervengano all'esito di un accertamento in concreto, basato sull'osservazione e sull'ascolto del minore, dell'effettiva possibilità che l'esercizio di tali diritti possa compromettere la salute psico-fisica o lo sviluppo dei figli minori nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva inibito alla madre, convertitasi alla fede geovista, d'impartire al figlio insegnamenti contrastanti con quelli della religione cattolica, basando il giudizio solo su astratte valutazioni delle due religioni e dando rilievo all'iniziale trasmissione al figlio, da parte di entrambi i genitori, della fede cattolica come religione comune della famiglia, senza svolgere alcun accertamento in concreto . Si richiama, in senso conforme, sez. I, sentenza n. 12954/18 in tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo. SEZ. I ORDINANZA 30 AGOSTO 2019, N. 21879/19 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO. Ammissione al gratuito patrocinio - Provvedimento del presidente dell’ufficio giudiziario competente - Art. 170 d.P.R. n. 115/2002 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. È ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento reso all'esito dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 al presidente dell'ufficio giudiziario competente, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi. Si veda Cass. Sez. 2, sentenza n. 4020/11 è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, essendo tale provvedimento non definitivo, giacché impugnabile, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, con opposizione da rivolgersi al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Infatti, soltanto avverso quest'ultimo provvedimento, è proponibile il ricorso per cassazione, in considerazione della sua natura decisoria e della capacità d'incidere in via definitiva su diritti soggettivi.