RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 7 OTTOBRE 2019, N. 25021 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE. Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità. Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 già art. 17 della legge n. 47 del 1985 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE. Atti di scioglimento della comunione ereditaria - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità. Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 già art. 17 della legge n. 47 del 1985 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria. DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE. Comunione ordinaria o ereditaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Mancanza della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria che sia , il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica , e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE. Comunione ereditaria - Presenza di edifici abusivi nell'asse ereditario - Domanda giudiziale di divisione solo degli altri beni - Ammissibilità - Consenso degli altri condividenti - Necessità - Esclusione. Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti. ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI. Giudizio di divisione cd. endoesecutiva e cd. endoconcorsuale relativo ad edificio abusivo - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione. In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi divisione cd. endoesecutiva o nell'ambito del fallimento ora, liquidazione giudiziale e delle altre procedure concorsuali divisione cd. endoconcorsuale è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Sul primo e sul secondo principio, in senso difforme si era invece pronunciata Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 2010 L'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o di quella rilasciata in sanatoria , pur riguardando anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti, limita espressamente il proprio campo oggettivo di applicazione ai soli atti tra vivi , rimanendo, perciò, esclusa tutta la categoria degli atti mortis causa , e di quelli non autonomi rispetto ad essi, tra i quali si deve ritenere compresa anche la divisione ereditaria, quale atto conclusivo della vicenda successoria. Nella specie, la S.C. ha escluso dalla sfera di operatività della suddetta nullità alcuni contratti divisionali articolati in più atti miranti allo scopo della individuazione dei beni da assegnare ai singoli coeredi . Sul terzo, si richiama Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 6684 del 2019 In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo ex art. 40 della l. n. 47 del 1985, attestante che l'opera è stata realizzata in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice d'appello che aveva ammesso la produzione documentale attestante la conformità dell'immobile ai requisiti edilizi e la dichiarazione del promissario acquirente riguardante l'avvenuta sua edificazione in data antecedente al 17 marzo 1985, in quanto indispensabile per la dimostrazione della condizione dell'azione ex art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 . In ordine al quarto si rammenta che, secondo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4699 del 1990 Poiché il progetto di divisione deve comprendere l'intera massa da dividere, l'ordinanza del giudice istruttore che, in difetto di un'espressa volontà dei condividenti, approvi un progetto di divisione parziale, costituisce un provvedimento abnorme che, avendo carattere dispositivo dei diritti delle parti, è impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost Su quinto, non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 4 OTTOBRE 2019, N. 24858 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Contributi erogati dalla P.A. - Utilizzazione diversa da quella programmata - Responsabilità erariale del destinatario e giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento - Mancata richiesta di tali contributi da parte del detto destinatario - Irrilevanza - Fattispecie. In tema di giurisdizione contabile, sussiste la responsabilità erariale dei soggetti privati che, avendo percepito fondi pubblici, abbiano disposto della somma in modo diverso da quello programmato, ancorché non abbiano presentato la domanda di concessione del finanziamento, poiché tra la P.A. che eroga un contributo e colui che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, inserendosi il beneficiario dell'importo nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici. Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione contabile in relazione ad un giudizio di responsabilità nei confronti di un soggetto che aveva messo la sua identità ed i propri conti correnti bancari a disposizione per commettere una truffa concernente dei contributi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - denominati Set Aside - ed aveva così percepito i detti contributi, successivamente utilizzandoli per finalità diverse da quelle previste . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 1515 del 2016 L'erogazione di contributi comunitari nella specie per la zootecnica avvenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere del proprietario dell'allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura un'ipotesi di danno erariale e rientra nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost