RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 2 OTTOBRE 2019, N. 24609 CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE. Attività bancaria - Sanzioni amministrative - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Atti amministrativi e regolamentari presupposti - Estensione - Configurabilità - Fondamento. Le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 145 del d. lgs. n. 385 del 1993, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività bancaria, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, la cui cognizione si estende agli atti amministrativi e regolamentari presupposti che hanno condotto all'emissione del provvedimento finale, i quali costituiscono la concreta e diretta ragione giustificativa della potestà sanzionatoria esercitata nel caso concreto ed incidono pertanto su posizioni di diritto soggettivo del destinatario. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 16577 del 2010 tema di giurisdizione sulle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'articolo 145 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria, l'articolo 1, secondo comma, del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha una portata meramente ricognitiva della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza della Corte d'appello posto che, l'articolo 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non aveva determinato l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di sanzioni amministrative bancarie, emergendo dalla sua formulazione come essa non fosse ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto espressamente riferita alle controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito . Ne deriva che la giurisdizione e la competenza permangono in capo alla Corte d'appello di Roma, senza alcuna soluzione di continuità con il regime anteriore alla riforma del c.d. rito societari o. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 2 OTTOBRE 2019, N. 24608 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE. Giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale - Criterio determinativo della residenza abituale del minore - Fondamento - Derogabilità - Condizioni. In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilità genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova fondamento nel superiore e preminente interesse di quest'ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonché nell'esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative tale criterio può essere derogato, sempre che ciò sia conforme all'interesse del minore ai sensi dell'articolo 12 del citato Regolamento CE n. 2201 del 2003, soltanto ove alla data in cui il giudice è stato adìto con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, sia intervenuta una esplicita ed univoca accettazione della giurisdizione da parte di entrambi i coniugi anche sulla materia della responsabilità genitoriale, non essendo sufficiente la mera proposizione di difese o di domande riconvenzionali, la quale non integra una piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime unicamente la legittima esplicazione del diritto di difesa. Si richiama Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15728 del 2019 Nel giudizio di divorzio che attenga anche all'affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione deve aversi riguardo alla residenza della famiglia al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all'estero . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2019, N. 24068 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE. Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex articolo 111 Cost. - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 111 Cost., avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti nei casi previsti dall'articolo 113 l.fall., trattandosi di provvedimento dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - RIPARTIZIONE – PROGETTO. Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex articolo 26 o articolo 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità. In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'articolo 110 l.fall. nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 , sia il reclamo ex articolo 36 l.fall. avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ex articolo 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi alla ripartizione. In ordine al primo dei due principi, si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2493 del 2001, secondo cui è ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'articolo 111 Cost. contro il provvedimento pronunciato dal tribunale in sede di reclamo avverso il decreto del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto, trattandosi di provvedimento idoneo ad incidere in via definitiva e con forza di giudicato sostanziale sui diritti del creditore. Riguardo al secondo, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16633 del 2015 In tema di fallimento, alla luce della nuova disciplina del subprocedimento di riparto dell'attivo prevista dall'articolo 110 l.fall. come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 , il giudice delegato deve ordinare il deposito in cancelleria del progetto di riparto delle somme disponibili predisposto dal curatore ed inoltre, al fine di un eventuale reclamo, la sua comunicazione non solo ai creditori ammessi al passivo fallimentare e a quelli che abbiano proposto impugnazione allo stato passivo, ma anche ai creditori ammessi tardivamente prima del decreto di esecutività del progetto di riparto .