RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA 11 SETTEMBRE 2019, N. 22712 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali e dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione contabile - Configurabilità - Condizioni. Il danno al patrimonio di una società a partecipazione pubblica conseguente a mala gestio da parte degli amministratori o componenti dell'organo di controllo e dei dipendenti, non è qualificabile in termini di danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della detta società sia socio, atteso che la distinzione tra la società di capitali e i singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio pubblico il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dell'ente, né di configurare un rapporto di servizio tra l'ente medesimo e l'agente pertanto, la domanda con la quale si fa valere la responsabilità degli organi sociali resta generalmente devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre quella della Corte dei Conti è ravvisabile eccezionalmente nelle due specifiche fattispecie delle società in house e delle società legali , caratterizzate, rispettivamente, da una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa P.A. cui è immanente il rapporto di servizio tra quest'ultima e gli amministratori e dipendenti della società e da uno statuto speciale che consente di qualificarle come sostanziali enti pubblici. Si vedano, in precedenza a Sez. Unite, ordinanza n. 10299/13 non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per mala gestio imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico così statuendo, la S.C. ha disatteso la richiesta di affermare la giurisdizione contabile quando la società a partecipazione pubblica abbia le caratteristiche della società in house providing , escludendo che, nella specie, le disposizioni statutarie della società amministrata dai ricorrenti ne avesse le caratteristiche . b Sez. Unite, sentenza n. 16741/19 la cognizione in ordine all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici spetta alla Corte dei conti solo nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite in house providing , i quali devono risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all'epoca, non avendo alcun rilievo la loro ricorrenza in fatto nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione - anche se, contrariamente a quanto stabilito per le società in house providing , lo statuto consentiva la cessione delle partecipazioni a soci privati - attribuendo rilievo alla circostanza che la società, all'epoca dei fatti, era comunque solo in mano pubblica . SEZIONI UNITE ORDINANZA 22 AGOSTO 2019, N. 21607 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Pretesa di assunzione a seguito di scorrimento della graduatoria - Decisione dell’Amministrazione di coprire solo in parte i posti vacanti in organico - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. In precedenza a Sez. Unite, sentenza n. 26272/16 in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il diritto all'assunzione. Ove, invece, - come nel caso di specie, avendo il ricorrente censurato la scelta dell?ente pubblico territoriale di coprire il posto di vice comandante del corpo di polizia urbana non mediante ?scorrimento? della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura - la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura nella specie, quella del concorso interno , anziché avvalersi delle scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d'una contestazione che investe l'esercizio del potere dell'amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. b Sez. Unite, ordinanza n. 24878/17 in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, la controversia relativa al cd scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo nella specie, il posto cui la parte ricorrente aspirava, a seguito della rinuncia del vincitore del concorso e dello scorrimento della graduatoria, era stato dall'Amministrazione dapprima assegnato fiduciariamente a termine e poi soppresso la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima, ritenendo che l'Amministrazione avesse in tal modo esercitato il proprio potere discrezionale di autorganizzazione e che la situazione giuridica dedotta in giudizio appartenesse alla categoria degli interessi legittimi .