RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 16 SETTEMBRE 2019 N. 22987/19 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI – DELIBERAZIONI. Omessa convocazione del socio – Conseguenze – Nullità – Fondamento – Fattispecie. In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479- ter , comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativo a un credito deliberato dall'assemblea di una s.r.l., a cui il socio destinatario dell'ingiunzione non era stato convocato, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della deliberazione e la ricaduta di tale nullità sulla prova scritta del credito azionato in via monitoria . Di utile richiamo a Sez. VI - 1, ordinanza n. 15890/12 la controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all'omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis c.c., è compromettibile in arbitri, atteso che l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili. b Sez. I, sentenza n. 18845/16 la deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, sicché l'omessa convocazione di uno di quegli aventi diritto, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina - nel regime anteriore alla riforma del diritto societario - la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta. c sez. VI - 1, ordinanza n. 27736/18 attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri. SEZ. I ORDINANZA 16 SETTEMBRE 2019 N. 22986 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI. Esclusione dell’associato per gravi motivi - Disciplina di cui all’art. 24 c.c. - Applicabilità alle associazioni non riconosciute - Sussiste - Impugnazione della delibera di esclusione - Poteri del giudice - Fattispecie. La norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa nella specie la S.C. ha ritenuto contraddittoria e perciò meramente apparente la decisione della corte di merito, che aveva annullato la delibera di esclusione dell'associato a causa della genericità delle contestazioni mossegli, pur riportando che esse consistevano, tra l'altro, nell'aver amministrato, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, con contrarietà all'interesse generale, omettendo di fornire chiarimenti sulla tenuta dei conti, e nell'aver trascurato, malgrado i richiami del Presidente, i propri doveri di procuratore dell'associazione, non fornendo alcuna relazione scritta in ordine all'attività svolta, trattandosi di contestazioni da qualificarsi come specifiche e sostanzialmente corrispondenti alle cause di esclusione previste dallo statuto dell'associazione . In senso conforme, Cass. Sez. I, sentenza n. 18186/04 la norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute, ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza, cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo, prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.