RASSEGNA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

SEZ. V SENTENZA 18 LUGLIO 2019, N. 19329 TRIBUTI LOCALI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell'IVA - Esclusione - Per il periodo fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 - Fondamento - Natura tributaria della tariffa fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006. La tariffa di igiene ambientale, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura tributaria, attesa l'assenza di un rapporto di corrispettività, proprio del meccanismo di commisurazione del tributo secondo la disciplina prevista dall'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sicché non è assoggettabile ad IVA, la quale mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l'acquisto di beni o servizi e non in quello di un'imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente. In senso conforme già Sez. 5, Sentenza n. 5831/12 la tariffa di igiene ambientale non è assoggettabile ad I.V.A. per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attesa la sua natura tributaria, evidenziata anche dalla sentenza n. 238/09 e dall'ordinanza n. 64/10 della Corte Costituzionale né assume alcun rilievo, per tale periodo, la disposizione interpretativa di cui all'art. 14, comma terzo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la stessa, riconoscendo la natura non tributaria della tariffa soltanto con riferimento alla disciplina di cui all'art. 238 d.lgs. n. 152/2006, costituisce un chiaro indice della volontà di non incidere sul diritto vivente fino alla data di entrata in vigore del medesimo testo normativo. SEZ. V SENTENZA 17 LUGLIO 2019, N. 19158 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA - IN GENERE IVA. Tassa cd. marmi - Trasportatore - Soggetto passivo - Base imponibile IVA - Determinazione. In tema di IVA, poiché ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, la base imponibile è rappresentata dai corrispettivi dovuti al cedente con esclusione di quelli riconducibili alla traslazione di imposte applicate dall'Amministrazione finanziaria in difetto di una legittima previsione di legge o dei relativi presupposti, il pagamento della c.d. tassa marmi – istituita dall'articolo unico della l. n. 749/1911 a favore del Comune di Carrara in relazione al trasporto del marmo fuori dai suoi confini, e ritenuta incompatibile con l'art. 23 del Trattato CEE dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004 in C-72/03 – dà luogo ad una anticipazione irrilevante ai fini della determinazione della base imponibile IVA, ove regolarmente documentata, solo se il pagamento è stato effettuato dal trasportare in nome e per conto del committente, previa spendita di un potere rappresentativo, dovendosi, in caso contrario, valutare se il costo della tassa sia dovuto in base alle previsioni negoziali e alla doverosità del tributo. Si richiamano a Sez. 5, Sentenza n. 15568/10 la tassa istituita dall'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, a favore del Comune di Carrara, sui marmi scavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con l'art. 23 del Trattato CEE - trattandosi di un tributo di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004, in causa C-72/03 - con la conseguenza che l'operatore ha diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato successivamente al 16 luglio 1992 - salvo che la richiesta di rimborso o l'impugnazione dell'atto impositivo siano anteriori a tale data - dovendosi però escludere che lo stesso sia soggetto alle condizioni previste dall'art. 29 l. 29 dicembre 1990, n. 428 per il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, in quanto la tassa, nonostante sia incompatibile con la normativa europea perché assimilabile e di effetto equivalente ad un dazio doganale, non è sostanzialmente tale, ma ha natura, contenuto e carattere di tributo locale speciale, essendo prevista a favore del comune di Carrara , gravante su materiali estratti dal territorio di detto comune e transitanti attraverso i suoi confini, nonché disciplinata da apposito regolamento deliberato da quel consiglio comunale. b Sez. 5, Sentenza n. 13324/11 in tema di IVA, ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte non concorrono a formare la base imponibile, purché regolarmente documentate . A tal fine, in epoca precedente alla legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto , la quale ha previsto la redazione di un apposito registro-giornale art. 6 , la prova che le somme in questione costituissero anticipazioni in nome e per conto delle controparti poteva essere fornita in qualsiasi forma documentale, da cui risultasse il nominativo della controparte e la natura della prestazione svolta, la cui efficacia e attendibilità era rimessa al prudente apprezzamento, congruamente motivato, del giudice di merito. c Sez. 5, Sentenza n. 28285/13 nel sistema dell'IVA, che considera il mandatario senza rappresentanza operatore in proprio artt. 3, comma 3, e 13, comma 2, lett. b , d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633 , le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate autonomi presupposti per l'applicazione del tributo anche nei rapporti tra mandante e mandatario. Ne consegue che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte da un mandatario senza rappresentanza nella specie, un procuratore sportivo nell'interesse della controparte ma in nome proprio concorrono a formare la base imponibile.