RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2019, N. 15750 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare - Art. 31del d.lgs. n. 286 del 1998 – Condanna per reati ostativi o condotte del familiare incompatibili con il suo soggiorno nel territorio italiano - Bilanciamento tra le esigenze di tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore - Necessità. In tema di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il diniego non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all'ingresso o al soggiorno dello straniero nondimeno la detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all'esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l'interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto. Si richiama Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14238 del 2018 Nel giudizio avente ad oggetto l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di comportamenti del familiare medesimo incompatibili con il suo soggiorno nel territorio nazionale deve essere valutata in concreto attraverso un esame complessivo della sua condotta, al fine di stabilire, all'esito di un attento bilanciamento, se le esigenze statuali inerenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale debbano prevalere su quelle derivanti da gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, cui la norma conferisce protezione in via primaria. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2019, N. 15746 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI. Domanda dell’INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa di tardiva trasmissione della documentazione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento. La controversia avente ad oggetto la domanda dell'INPS, nei confronti della P.A. ex datrice di lavoro, di restituzione degli interessi corrisposti su prestazioni pensionistiche pagate in ritardo a causa della tardiva trasmissione, ad opera della predetta P.A., di documenti necessari per la liquidazione della pensione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti, giacché la controversia in questione non investe né l'an, né il quantum, né la decorrenza della pensione cioè profili sostanziali idonei a farla rientrare nella sfera di cognizione del giudice contabile ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934 , ma riguarda aspetti inerenti ai rapporti tra ente erogatore e datore di lavoro, rispetto ai quali la liquidazione del trattamento pensionistico costituisce una semplice occasione , ossia un mero presupposto di fatto non controverso che fa solo da sfondo al petitum sostanziale . Giurisprudenza assai diffusa. Si richiamano i Sez. U, Sentenza n. 7577 del 2006 Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo la controversia, vertente tra un ente previdenziale nella specie, Inpdap e il Ministero della giustizia, avente ad oggetto la richiesta di rimborso degli interessi su ritardati pagamenti di indennità di buonuscita corrisposti a causa dalla tardiva trasmissione di documenti necessari per la liquidazione dell'indennità, trattandosi di questione estranea alla materia dell'indennità di buonuscita e della cessazione del rapporto di impiego relativa al personale dello Stato e delle aziende autonome. Né è configurabile una fattispecie di danno erariale, di competenza della giurisdizione contabile, non essendo l'amministrazione statale in rapporto di servizio con l'ente pubblico strumentale dello Stato. ii Sez. U, Sentenza n. 26813 del 2009 In caso di ritardata corresponsione delle somme riconosciute con sentenza della Corte dei Conti come spettanti a titolo di prestazioni pensionistiche, la successiva domanda di condanna della P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione su detti importi appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, da un lato, il rapporto pensionistico non rileva direttamente, onde non è postulabile la giurisdizione speciale della Corte dei Conti prevista per le controversie in materia pensionistica e, dall'altro, controvertendosi in materia di diritti soggettivi, la generale giurisdizione del giudice ordinario non incontra alcun limite.