RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DELL’8 MAGGIO 2019, N. 12193 DELIBAZIONE GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE – PROCEDIMENTO. Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione Rifiuto di trascrizione nei registri dello stato civile non determinato da vizi formali Controversia di stato Procedimento ex art. 67 della l. n. 218 del 1995 Sindaco Legittimazione passiva Ministero dell'interno Legittimazione a intervenire e a impugnare Fondamento. Il rifiuto di procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, dà luogo, se non determinato da vizi formali, a una controversia di stato, da risolversi mediante il procedimento disciplinato dall'art. 67 della l. n. 218 del 1995, in contraddittorio con il Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente con il Ministero dell'interno, legittimato a spiegare intervento in causa e ad impugnare la decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. DELIBAZIONE GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE CONDIZIONI IN GENERE. Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione Minore nato all’estero mediante ricorso alla maternità surrogata Genitore d'intenzione cittadino italiano Efficacia in Italia Esclusione Ordine pubblico Contrarietà Fondamento. Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d , della l. n. 184 del 1983. DELIBAZIONE GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE CONDIZIONI IN GENERE. Riconoscimento dell’efficacia di provvedimento giurisdizionale straniero Compatibilità con l’ordine pubblico Criteri di valutazione Princìpi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali Modalità con cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria Interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità Rilevanza Fondamento. In tema di riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g , della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei princìpi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti princìpi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico. DELIBAZIONE GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE CONDIZIONI IN GENERE. Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione Minore nato all’estero mediante ricorso alla maternità surrogata Genitore d'intenzione cittadino italiano Efficacia in Italia Esclusione Ordine pubblico Contrarietà Fondamento. Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d , della l. n. 184 del 1983. In ordine al primo principio, si richiamano i Sez. 1, Sentenza n. 2776 del 1996 Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dal titolo non del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 ordinamento dello stato civile è ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chiunque originato, nel procedimento di formazione dell'atto stesso è invece inammissibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, dedotta una controversia di stato . ii Sez. 1, Sentenza n. 7210 del 2009 Il Comune non è responsabile per la mancata annotazione nei registri dello stato civile della costituzione di un fondo patrimoniale perchè, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, tale funzione appartiene al Sindaco in qualità di ufficiale di governo ed i relativi atti sono direttamente imputabili allo Stato. iii Sez. 1, Sentenza n. 220 del 2013 L'art. 31 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 febbraio 1992, n. 198, il quale prevede la legittimazione della parte interessata a richiedere l'exequatur di una sentenza straniera, va interpretato nel senso che parte interessata non è soltanto una delle parti del processo che ha dato luogo alla sentenza da eseguire, ma anche il cessionario del diritto accertato con la medesima decisione, in considerazione anche del fatto che l'art. 67 della legge n. 218 del 1995 riconosce tale legittimazione a chiunque vi abbia interesse . Con riguardo al secondo, si vedano, in precedenza, i seguenti arresti a Sez. 1, Sentenza n. 24001 del 2014 L'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sancisce l'espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità, in quanto attività contraria all'ordine pubblico interno, in ragione della tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante, e tenuto conto che, nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale e non al mero accordo fra le parti. Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha confermato la decisione di merito, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, generato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana, tanto più che il contratto di surrogazione di maternità era nullo anche secondo la legge ucraina per l'assenza di un legame biologico del nato anche con il padre . b Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 2016 In tema di adozione in casi particolari, l'art. 44, comma 1, lett. d , della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della condicio legis della constatata impossibilità di affidamento preadottivo , che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità di diritto di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità di fatto , derivante da una situazione di abbandono o di semi abbandono del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto l'impossibilità dell'affidamento preadottivo che in concreto l'indagine sull'interesse del minore , possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio partner . c Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 2016 La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell'ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza ad opera della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce una fattispecie di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma integra un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne. Per il terzo, oltre che dell’ultima menzionata, si fa richiamo di 1 Sez. 1 -, Sentenza n. 14878 del 2017 Deve essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita del minore nato all'estero e figlio di due madri coniugate all'estero, già trascritto in Italia nei registri dello stato civile con riferimento alla sola madre biologica, non sussistendo contrasto con l’ordine pubblico internazionale italiano. 2 Sez. 1 -, Ordinanza n. 14007 del 2018 Non è contraria all'ordine pubblico ed è quindi trascrivibile nei registri dello stato civile italiano la sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione piena dei rispettivi figli biologici, da parte di due donne di cittadinanza francese coniugate in Francia e residenti in Italia, poiché, ai sensi dell'art. 24 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, essa sia manifestamente contraria all'ordine pubblico. Tale interesse, nella specie già vagliato dal giudice straniero, coincide con il diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali, senza che abbia rilievo la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l'orientamento sessuale sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale. Per ultimo, riguardo al quarto, si vedano i già richiamati Sez. 1, Sentenza n. 24001 del 2014 Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 2016 Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 2016. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 7 MAGGIO 2019, N. 11929 IMPUGNAZIONI CIVILI CASSAZIONE RICORSO PER GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' CONSIGLIO DI STATO. Provvedimenti delle Autorità indipendenti Sindacato di legittimità del giudice amministrativo Contenuto Verifica diretta dei presupposti di fatto Ammissibilità Limiti Fattispecie. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante nella specie le S.U. hanno rigettato le censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità del messaggio pubblicitario . Si veda Cass. Sez. U, Sentenza n. 1013 del 2014 il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità come nel caso della definizione di mercato rilevante nell'accertamento di intese restrittive della concorrenza , nel qual caso il sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante.