RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 3 MAGGIO 2019, N. 11747 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI. Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie. In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a , della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI. Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità - Grave violazione di legge - Esclusione - Condizioni. In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a , della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 , atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione. RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI – MAGISTRATI. Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Responsabilità per grave violazione di legge - Decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità - Ruolo della motivazione. In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronunzia si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile. Si vedano, a Sez. 3, Sentenza n. 6791 del 2016 La responsabilità civile dei magistrati, è incentrata sulla colpa grave, tipizzata secondo ipotesi specifiche delineate dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988, nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, tutte accomunate dalla ricorrenza di una negligenza inescusabile, cioè a dire non spiegabile , tale da determinare una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma applicata, ovvero una lettura di essa in contrasto con ogni criterio logico, oppure l'adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore, o, ancora, la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o, infine, lo sconfinamento dell'interpretazione nel diritto libero. Nella specie, la S.C. ha cassato la declaratoria di inammissibilità dell'iniziativa volta a far valere la responsabilità di un magistrato, il quale - con un'interpretazione che destituiva di ogni funzionalità l'istituto di cui all'art. 2943 c.c. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1669, comma 2, c.c. - aveva escluso la possibilità per il committente di interrompere, con successive contestazioni, il decorso del termine annuale di prescrizione, argomentando che, in tal modo, il termine non sarebbe mai venuto a maturare . b Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 2014 L' overruling delle Sezioni Unite in materia processuale è giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o ingiusti , atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo. Nella specie, applicando l'enunciato principio, le Sezioni Unite hanno confermato l'indirizzo di cui alla propria sentenza n. 9535 del 2013, circa l'individuazione del momento di litispendenza nei procedimenti introdotti con citazione, malgrado la richiesta di chiarimenti avanzata da una Sezione semplice pochi mesi dopo quella pronuncia . c Sez. 1, Sentenza n. 8260 del 1999 In tema di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giudiziaria, posto che rientra nella fase di delibazione sull'ammissibilità della relativa domanda, ex art. 5 della legge n. 117 del 1988, anche l'indagine sul carattere non interpretativo della lamentata violazione di legge da parte del magistrato del quale si richiede l'affermazione di responsabilità, tale non può considerarsi il dissenso dello stesso dall'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove motivato in diritto, pur in assenza dell'opportuno richiamo alle pronunzie disattese, in quanto esso è comunque espressione dell'attività di interpretazione delle norme riservata al magistrato. A più forte ragione è da escludere tale responsabilità quando dal predetto indirizzo si siano altresì discostate pronunce di sezioni semplici della stessa Corte Fattispecie in tema di disposta perquisizione presso lo studio legale del difensore di un soggetto indagato, a sua volta sottoposto ad indagini nello stesso procedimento, senza previo avviso al Consiglio dell'Ordine forense e personale partecipazione all'incombente, previsti dall'art. 103 cod. proc. pen. .