RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2019, N. 12847Sentenza n. 12847 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE PROPRIETA' INTELLETTUALE SOGGETTI DEL DIRITTO - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA CONTENUTO DEL DIRITTO - IN GENERE. Diritto d’autore - Obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti mutimediali commercializzati - Regola tecnica - Notificazione alla Commissione europea - Necessità - Omissione - Contrasto con il diritto comunitario - Sussistenza - Distinzione tra profili tecnici e profili tributari - Irrilevanza - Fattispecie. L'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti multimediali riproducenti opere dell'ingegno destinate alla commercializzazione costituisce una regola tecnica che, non essendo stata notificata alla Commissione europea - fino alla revisione della materia attuata con il d.p.c.m. n. 31 del 2009, con cui si è provveduto alla detta notificazione - ai sensi delle direttive nn. 83/189/CEE e 98/34/CEE, contrasta, come ritenuto da Corte di Giustizia U.E. 8 novembre 2007, C-20/2005, con il diritto comunitario e, pertanto, non può essere fatto valere nei confronti dei privati, senza che possa distinguersi, al fine di compensare gli oneri sostenuti dalla SIAE, tra una regola tecnica riguardante l'obbligo di marcatura ed etichettatura e l'imposizione del pagamento di un tributo per ogni supporto commercializzato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto indebiti i versamenti in favore della SIAE per ciascun supporto multimediale contenente software gratuiti e dimostrativi allegato quale inserto a una rivista cartacea . In materia di riparto della giurisdizione, le Sez. U, Ordinanza n. 1780 del 2011, hanno affermato che Appartiene alla giurisdizione tributaria la controversia avente ad oggetto la debenza, nei confronti della SIAE, delle somme dovute, ai sensi dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'apposizione sui supporti multimediali del previsto contrassegno. Infatti, dette somme hanno i connotati di una imposta di scopo, destinata a finanziare la spesa pubblica per l'esercizio della specifica attività di controllo affidata alla SIAE, in quanto il contrassegno ha una funzione a vantaggio della collettività, e non del richiedente che ne sopporta il costo, consistente nell'autenticazione del prodotto ai fini della sua commercializzazione, in modo da garantire il consumatore della sua legittima provenienza attraverso uno strumento di immediata verificabilità. SEZ. I ORDINANZA INTERLOCUTORIA DEL 13 MAGGIO 2019, N. 12665 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione nei confronti del prefetto - Notificazione all'Avvocatura dello Stato - Mancata assunzione del patrocinio nella precedente fase di merito - Conseguenze - Nullità - Rinnovazione - Necessità. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, sicché, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all'Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest'ultima abbia assunto il patrocinio dell'ufficio del prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Così già Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 28852 del 2005 In analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all'Avvocatura dello Stato, benché questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio dell'autorità amministrativa intimata, dovendosi d'altra parte escludere, stante l'autonomia funzionale specificamente attribuita al Prefetto nei giudizi regolati dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che la eventuale costituzione del Ministero dell'interno, in persona del Ministro, possa comportare la sanatoria della nullità rilevata.