RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 3 MAGGIO 2019, N. 11748 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA NOZIONE, DISTINZIONI - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI. Azioni di garanzia per vizi - Esistenza dei vizi - Onere probatorio - Incidenza sul compratore - Sussistenza. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. In precedenza le Sezioni Unite si erano espresse con i seguenti arresti a Sez. U, sentenza n. 13533/01 in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione . Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni , gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento conf. sulla sola prima parte la sent. n. 11629/1999 . b Sez. U., sentenza n. 19702/12 in tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli artt. 1490 ss. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria . Ne consegue che il compratore non dispone - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - di un'azione di esatto adempimento per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene. SEZIONI UNITE SENTENZA 30 APRILE 2019, N. 11508 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Servizio di ristoro e attività commerciali connesse in area di servizio autostradale – Procedura di gara per l’aggiudicazione – Impugnazione – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza - Fondamento. La controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara volta ad individuare l'aggiudicatario della gestione del servizio di ristoro ed attività commerciali connesse c.d. non oil di un'area di servizio situata in un tratto autostradale, intercorsa tra il concessionario dell'area ed il terzo contraente, spetta al giudice ordinario, atteso che il rapporto tra il concedente P.A. ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta del tutto estraneo al primo accordo, di cui costituisce un mero presupposto, risolvendosi in un contratto di diritto privato, quand'anche definito come subconcessione . Si richiamano, nella stessa linea di pensiero, i seguenti arresti a Sez. U., ordinanza n. 28549/08 in tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 1034/1971 nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un terzo nei confronti del concessionario della rete autostradale, per l'annullamento degli atti della procedura di affidamento in subconcessione dell'esercizio delle aree di servizio esistenti sull'autostrada stessa, affermando che quella che si svolge nelle aree di servizio è, nel complesso, un'attività strumentale e pertinente alla concessione della rete autostradale e, perciò, qualificabile in termini di pubblico servizio . b Sez. U., ordinanza n. 4884/17 la subconcessione di spazi aeroportuali per lo svolgimento di un’attività di ristorazione, qualora trovi origine in un rapporto derivato tra il concessionario ed il terzo, al quale l’amministrazione concedente sia rimasta estranea, neppure essendo prevista dall’atto concessorio primario una preventiva autorizzazione all’affidamento di tale attività, ha natura privatistica, come tale sottratta alle regole dell'evidenza pubblica e le cui controversie sono devolute alla giurisdizione ordinaria, atteso che si tratta di un rapporto privo di qualunque collegamento con l'atto autoritativo concessorio ed avente ad oggetto un’attività non compresa nell'elenco tassativo dei servizi necessari di assistenza a terra, come indicati dall’all. A d.lgs. n. 18/1999, bensì svolta, in via meramente eventuale, su richiesta ed autonoma remunerazione del cliente. SEZIONI UNITE ORDINANZA 24 APRILE 2019, N. 11220 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Procedimento possessorio - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. Nel procedimento possessorio, non è ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione prima della conclusione della fase sommaria o interdittale, e della introduzione della fase di merito ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., atteso che l'art. 41 c.p.c., nello stabilire che la richiesta alle Sezioni unite della Corte di cassazione può essere formulata finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado , richiede, quale condizione per la proposizione del detto regolamento, che sia in corso l'esame di una causa nel merito in primo grado e che essa non sia stata ancora decisa. In senso difforme, in precedenza le stesse Sez. U., sentenza n. 590/1999 il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell'ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali. Si veda anche Sez. U, Sentenza n. 5902 del 1997 Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare che a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669-terdecies c.p.c. di cui a Corte Cost. n. 253/1994 di rigetto del ricorso, è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. D'altra parte, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei procedimenti cautelari, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di Cassazione nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento diretto all'emissione di un provvedimento possessorio interdittale .