RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA 8 MAGGIO 2019, N. 12064 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE. Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologa - Sindacato del tribunale - Estensione - Controllo formale e di legalità sostanziale. In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge. Si veda anche Cass. Sez. I, sentenza n. 16161/18 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, il subprocedimento di cui all'art. 182-bis, commi 6 e 7, l.fall., essendo finalizzato ad ottenere misure protettive, quali la sospensione di eventuali azioni cautelari ed esecutive in funzione dell'esito delle trattative in corso, destinate a culminare nella formalizzazione dell'accordo, ha natura cautelare, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione assunta dalla corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale, non essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. SEZ. I SENTENZA 8 MAGGIO 2019, N. 12062 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO NOZIONE, CARATTERI - DI CREDITI - IN GENERE. Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento. I fondi comuni d'investimento nella specie, fondo immobiliare chiuso , disciplinati nel d.lgs. n. 58/1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica, ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile che ne è oggetto deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. Così già Cass. Sez. I, sentenza n. 16605/10 i fondi comuni d'investimento nella specie, fondi immobiliare chiusi , disciplinati nel d. lgs. n. 58/1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia.