RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 5 APRILE 2019, N. 9682 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Appalto di servizio concluso a seguito di procedura di gara per la gestione del bar interno ad un ospedale - Scadenza - Successiva stipula, in virtù di affidamento diretto, di un nuovo contratto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe - Controversia relativa al secondo contratto - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento. Nel caso in cui a distanza di tempo nella specie, cinque anni dalla scadenza di un contratto di appalto per la gestione del bar interno ad un ospedale, concluso a seguito di procedura di gara, segua la stipula, con affidamento diretto e senza l'esperimento di alcuna selezione pubblica, di un nuovo contratto di appalto con il medesimo concessionario ed a condizioni analoghe rispetto al precedente, le controversie nascenti da tale ultimo negozio nella specie, l'accertamento della sua nullità rientrano nella giurisdizione del G.O., inerendo ad un rapporto di diritto comune ed implicando unicamente il coinvolgimento di posizioni riconducibili a diritti soggettivi, le cui vicende sono svincolate e non influenzate da quelle del primo contratto, che costituisce solo un antecedente di fatto ormai privo di efficacia. Si veda Sez. U - , Sentenza n. 21597 del 2018 In materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l'art. 133, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 104 del 2010 come il previgente art. 5 della l. n. 1034 del 1971, mod. dall'art. 7 della l. n. 205 del 2000 , nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto indennità, canoni od altri corrispettivi , che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso ne consegue che le controversie sull' an e sul quantum del canone pattuito convenzionalmente come corrispettivo della concessione d'uso di una struttura comunale e di eventuali controcrediti della concessionaria pure previsti convenzionalmente appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione. Nella specie, una squadra di calcio, debitrice dei canoni concessori per l'utilizzo dello stadio comunale, aveva opposto in compensazione alla P.A. le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'impianto, il cui rimborso era previsto, sia pure in via forfetaria, nella stipulata convenzione . SZIONI UNITE SENTENZA DEL 5 APRILE 2019, N. 9680 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Operazione di finanza derivata effettuata in funzione della c.d. ristrutturazione del debito comunale - Azione di responsabilità nei confronti del sindaco, degli assessori e di un funzionario - Valutazione del giudice contabile dell’operato degli amministratori comunali - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, primo inciso, della legge n. 20 del 1994, con riferimento ad una sentenza con cui la Corte dei Conti abbia ritenuto la responsabilità del sindaco e degli assessori comunali e di un funzionario in relazione alla conclusione, rivelatasi dannosa, di un'operazione di finanza derivata del tipo Interest Rate Swap , con clausole Floor e Cap in funzione di un'esigenza di c.d. ristrutturazione del debito comunale ai sensi dell'art. 41 della legge n. 448 del 2001 e norme attuative, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale si censuri la decisione del giudice contabile per pretesa invasione della sfera della discrezionalità dell'amministrazione e, quindi, per eccesso di potere giurisdizionale, lamentando l'erroneità della valutazione con la quale il giudice contabile, per affermare la responsabilità, abbia proceduto a sindacare l'operato del funzionario e degli amministratori comunali, addebitando rispettivamente al primo di avere concluso il relativo contratto senza avere esperienza sulle operazioni derivate e senza avvalersi di una preventiva consulenza sul contenuto del contratto, ed agli amministratori di avere consentito la stipula del contratto e di aver adottato la deliberazione senza rispettare i pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000. L'inammissibilità del motivo è giustificata perché la censura, come prospettata, inerisce ad una valutazione che il giudice contabile ha effettuato sull'azione del funzionario e degli amministratori secondo i criteri di efficacia ed economicità di cui all'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, dunque, secondo parametri di legittimità che la collocano all'interno della giurisdizione contabile e non esprimono un sindacato del merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, di cui al citato art. 1 della legge n. 20 del 1994, come tale fonte del prospettato eccesso di potere giurisdizionale. In precedenza, i Sez. U, Sentenza n. 1376 del 2006 L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa. Il giudice contabile non viola, pertanto, i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la responsabilità per danno erariale in conseguenza delle somme erogate quale compenso di un incarico di consulenza conferito in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 7, ultimo comma, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, secondo il quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione . Da una parte, infatti, il conferimento di una consulenza continuativa, indefinita nel contenuto e non destinata ad esaurirsi in relazione a singole, specifiche situazioni concernente, nella specie, le problematiche relative alla gestione di un'azienda ospedaliera nei casi ritenuti necessari dalla Direzione Generale, comprese la partecipazione a riunioni, incontri e lavori di commissioni esterne ed interne in rappresentanza e per delega del Direttore Generale , contrasta con il principio sotteso all'art. 7 citato della necessaria specificità, in presenza di ben determinati presupposti, dell'incarico da conferire - l'incarico in esame aveva comportato la creazione di una struttura burocratica, parallela a quella ufficiale, affidata a persona che, pur mantenendo lo status di libero professionista, intratteneva con l'azienda un rapporto permanente con i caratteri della parasubordinazione -, e dall'altra, alla collaborazione di un consulente esterno all'azienda si sarebbe potuto ricorrere, secondo la norma richiamata, solo in ipotesi di inadeguatezza del personale interno in servizio. ii Sez. U, Sentenza n. 5490 del 2014 L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui la Corte dei conti aveva ravvisato un'ipotesi di responsabilità per danno erariale a carico di un Rettore universitario per avere pattuito - nello stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria - un compenso annuo e una indennità di risultato in violazione del limite stabilito - ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - dall'art. 1 del d.p.c.m. 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dall'art. 1 del d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319 . iii Sez. U - , Sentenza n. 6820 del 2017 La Corte dei Conti può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente pubblico, che devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia, ex art. 1, della l. n. 241 del 1990, i quali assumono rilevanza non già sul piano della mera opportunità, ma della legittimità dell'azione amministrativa e consentono, in sede giurisdizionale, un controllo di ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, onde evitare la deviazione di queste ultime dai fini istituzionali dell'ente e consentire la verifica della completezza dell'istruttoria, della non arbitrarietà e proporzionalità nella ponderazione e scelta degli interessi, nonché della logicità ed adeguatezza della decisione finale rispetto allo scopo da raggiungere. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso la rispondenza ai criteri di economicità ed efficienza della scelta, operata da un ente pubblico consortile, di esternalizzare i compiti e servizi necessari alla propria attività ad un soggetto privo non solo di personale, ma anche di sede sociale .