RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DELL’11 APRILE 2019, N. 10206 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE. Brevetto europeo - Nazionalizzazione - Traduzione - Deposito - Termine - Fondamento. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 56 e 120 del d.lgs. n. 30 del 2005 è legittima l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa alla domanda di brevetto ovvero la copia della traduzione del brevetto europeo nonostante la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto l'art. 120 cit., nella parte i cui ammette la proposizione della domanda di nullità del brevetto anche prima che questo sia concesso, con correlativo potere del giudice di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia dell'UIBM, deve ritenersi applicabile anche quando il titolo sia stato già concesso ma non ne sia stata redatta la traduzione in italiano. Si veda anche Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 12365 del 2018 Non è tardiva la produzione, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., della traduzione in italiano di documenti redatti in lingua straniera tempestivamente depositati, atteso che detta traduzione non integra un nuovo mezzo di prova soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alla norma citata in quanto l'attitudine dimostrativa di uno scritto discende dal contenuto che esso esprime, quale che sia l'idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del documento in lingua straniera che la parte assolve all'onere di comprovare le proprie allegazioni difensive, mentre la traduzione, che può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 123 c.p.c. senza previsione di termini, è incombente meramente accessorio e facoltativo che si colloca al di fuori dell'area delle attività processuali finalizzate alla definizione del thema decidendum e del thema probandum , soggette a termini perentori. SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 3 APRILE 2019, N. 9199 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO REGOLAMENTO D'UFFICIO . Definizione di minore straniero non accompagnato - Requisiti - Mancanza di assistenza e di legale rappresentanza secondo l’ordinamento italiano - Necessità – Conseguenze in tema di competenza per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore. Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come minore straniero non accompagnato , ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. I ORDINANZA DEL 20 MARZO 2019, N. 7845 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo - Ratio - Presupposti - Presentazione della denuncia e cooperazione nel procedimento penale - Campo di indagine del giudice di merito - Valutazione anche del comportamento coevo e successivo alla denuncia - Necessità - Mantenimento della volontà di cooperazione - Elementi sintomatici - Fattispecie. La ratio del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 risiede nell'esigenza processuale di assicurare un titolo di soggiorno allo straniero per il tempo necessario alla celebrazione del processo, al fine di consentirgli di collaborare proficuamente con l'autorità giudiziaria per i necessari accertamenti. Pertanto, il giudice investito del ricorso avverso il diniego di tale permesso di soggiorno, deve verificare non solo l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti, che potrà essere riscontrata, già prima del dibattimento penale, o in mancanza dello stesso, attraverso la verifica di eventuali ritrattazioni o di altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva desunto l'assenza della volontà del denunciante di cooperare con l'autorità giudiziaria esclusivamente dal contenuto della denuncia, che pure conteneva una notizia di reato a carico del datore di lavoro, in relazione alla quale il ricorrente era stato riconosciuto come persona offesa dal reato . Di recente anche Sez. U, Sentenza n. 32044 del 2018 L'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo. Fattispecie relativa ad un caso in cui il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era stato negato dal questore in assenza del prescritto parere del P.M. .