RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 4 APRILE 2019, N. 9533 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE. Adeguamento a seguito delle mutate condizioni patrimoniali dei coniugi - Configurabilità - Mutamenti intervenuti nel corso del giudizio di appello e anche nel corso di rinvio - Valutabilità - Limiti. La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione , con la conseguenza che il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio. In precedenza, in senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1824 del 2005 La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime di separazione, postulano la possibilità di adeguare l'ammontare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali e reddituali, e anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni oltre che di disporne la modifica in un successivo giudizio di revisione , con la conseguenza che non solo il giudice d'appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l'evoluzione delle condizioni delle parti verificatasi nelle more del giudizio, ma che anche il giudice del rinvio, a sua volta nel rispetto dei limiti posti dalla pronuncia rescindente, deve procedere a tale valutazione. IN GENERE. Determinazione del valore venale - Distinzione tra suoli edificabili e non edificabili - Criterio dell'edificabilità legale - Nozione - Utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa vigente - Rilevanza - Fattispecie. Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 d.P.R. n. 156/1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale. In senso conforme, già Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2005 Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art. 24 del codice postale d.P.R. n. 156 del 1973 , non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane s.p.a., dato che la disciplina prevista dall'art. 17, legge fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale. SEZ. I ORDINANZA DEL 29 MARZO 2019, N. 8972 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE. Art. 44 l.fall. - Girata prefallimentare di una cambiale, emessa dal terzo in favore del creditore poi fallito quando era ancora in bonis ed onorata dall'emittente con pagamento al giratario dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia del pagamento - Sussiste - Fondamento. Nel caso di girata prefallimentare di una cambiale emessa dal terzo a favore del creditore poi fallito quando questi era in bonis , è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., il pagamento al giratario avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che il momento rilevante è quello del pagamento e non della girata in quanto questa non implica l'estinzione dell'obbligazione causale che si verifica solo quando la cambiale sia scaduta ed effettivamente onorata. Si vedano a Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 2007 In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, secondo comma, della legge fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum . b Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8777 del 2016 In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della par condicio creditorum .