RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 29 MARZO 2019, N. 8978 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO GRATUITO. Revocatoria di atti a titolo gratuito - Riparto degli oneri probatori - Conseguenze sul piano delle preclusioni processuali. In tema di azione revocatoria degli atti a titolo gratuito, incombe sul curatore la prova della gratuità dell'atto e del compimento nel periodo sospetto, mentre grava sulla controparte l'onere di dimostrare i presupposti per l'applicazione dell'esimente della proporzionalità degli atti rispetto al patrimonio che ha natura di eccezione in senso stretto da proporre, a pena di decadenza, nei termini preclusivi previsti dal codice di rito. Si vedano a Sez. 1, Sentenza numero 18065 del 2004 Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare a norma dell'art. 64 legge fall., dovendosi del pari escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sè, così ricadendo in una delle esenzioni previste dalla seconda parte del citato art. 64 legge fall., come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. b Sez. 1, Sentenza numero 19029 del 2013 La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'art. 64 legge fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. SEZ. I ORDINANZA DEL 29 MARZO 2019, N. 8977 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI TARDIVI. Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. - Ipotesi legale di non imputabilità del ritardo - Configurabilità - Esclusione. In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 l.fall. nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ex d.lgs. numero 5 del 2006 - che prevede va l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, avesse restituito quanto ricevuto dal fallito - non configura un'ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela. Si richiama il conforme precedente elaborato da Cass. Sez. 1, Sentenza numero 10578 del 2004 In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 legge fall. - che prevede l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, abbia restituito quanto aveva ricevuto dal fallito - non configura una ipotesi di accertamento ex lege della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela. SEZ. I ORDINANZA DEL 29 MARZO 2019, N. 8970 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE. Fallimento dichiarato in consecuzione del concordato preventivo - Revocatoria fallimentare - Regime precedente alla novella dell’art. 69-bis, comma 2, l.fall - Termine per la proposizione dell’azione - Decorrenza - Decreto di ammissione - Fondamento. nell'ipotesi di fallimento dichiarato in consecuzione di una procedura di concordato preventivo, nel regime vigente prima dell'introduzione dell'art. 69 bis, comma 2, l.fall., per effetto dell'art. 33, comma 1, del d.l. numero 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. numero 134 del 2012, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato e non da quella del deposito della relativa domanda, attesa l'omogeneità tra sentenza di fallimento e decreto di ammissione al concordato e considerato che gli effetti giuridici riconducibili alla detta domanda sono indicati tassativamente nell'art. 169 l.fall In senso conforme, la risalente Cass. Sez. 1, Sentenza numero 5025 del 1991 Nell'ipotesi di fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo, i termini per la proposizione delle azioni revocatorie fallimentari, previste dall'art. 67 legge fall., decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato non da quella di presentazione della domanda di concordato, né di quella di dichiarazione del fallimento .