RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ I SENTENZA DEL 20 MARZO 2019, N. 7829 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Proroga del trattenimento nei CIE - Verifica circa la possibilità di applicare misure meno restrittive del trattenimento - Giudizio di proporzionalità - Necessità - Pericolo di fuga e mancanza di documenti - Ragioni ostative alle misure alternative - Configurabilità - Fattispecie. In tema di convalida della proroga del trattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice del merito, così come ritenuto dalla Corte di Giustizia, deve esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino interessato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e della mancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria. Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di pace, che, esclusa la sussistenza di cause ostative all'espulsione, aveva prorogato il trattenimento per una straniera priva di documenti di identità per la quale, nonostante una precedente richiesta, l'autorità consolare non aveva ancora provveduto all'identificazione . In precedenza, i Sez. 6 - 1, Sentenza n. 18748 del 2015 Il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'articolo 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, non avendo il giudice di pace identificato alcuna situazione transitoria specifica ostativa della preparazione del rimpatrio o dell'effettuazione dell'allontanamento, né l'esistenza di un effettivo rischio di fuga dello straniero, né la necessità di acquisire documenti e mezzi di trasporto necessari al rimpatrio . ii Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17417 del 2017 In materia di immigrazione, è legittima, in considerazione del forte flusso migratorio, la concessione, da parte del tribunale, della proroga del trattenimento presso un centro di espulsione e di identificazione di un cittadino straniero, richiesta della questura, prima dello scadere del primo periodo di trattenimento, per le difficoltà incontrate nel completamento della procedura di identificazione della persona interessata. iii Sez. 1 -, Sentenza n. 28155 del 2017 In tema di modalità di attuazione del provvedimento di espulsione del cittadino straniero, la mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, al quale non è equiparabile un permesso di soggiorno privo di validità, impedisce l'adozione delle misure alternative al trattenimento presso un centro d'identificazione ed espulsione nonché la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo alla frontiera. SEZ. I ORDINANZA DEL 20 MARZO 2019, N. 7842 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale - Status di rifugiato - Revoca - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Verifica in sede di convalida del trattenimento - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. In tema di protezione internazionale, il provvedimento della Commissione territoriale di revoca dello status di rifugiato politico deve essere preceduto, atteso l'espresso richiamo all'articolo 7 della legge n. 41 del 1990, effettuato dall'articolo 18 del d. lgs. n. 25 del 2008, e della espressa previsione dell'articolo 45 della direttiva 2013/32/UE, dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Ne consegue che la violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione di revoca, che può essere valutata incidenter tantum dal giudice della convalida del trattenimento, quale ipotesi di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, che abbia quale suo presupposto proprio il provvedimento illegittimamente revocato. In applicazione dei predetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del tribunale che aveva convalidato il trattenimento di uno straniero, senza neanche prendere in considerazione la censura da questo formulata in ordine al difetto della comunicazione dell'avvio del procedimento della revoca dello status di rifugiato politico, che era alla base del trattenimento . Si vedano altresì a Sez. 1 - , Ordinanza n. 7841 del 2019 La revoca della protezione sussidiaria da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della l. n. 241 del 1990, atteso l'espresso richiamo ad esso operato dall'articolo 18 del d.lgs. n. 25 del 2008. La violazione di tale obbligo determina l'invalidità della decisione del giudice che, adito a fronte del provvedimento amministrativo negativo, abbia puramente e semplicemente accettato le acquisizioni procedimentali lesive dei diritti di difesa, senza procedere ad alcuna iniziativa officiosa e collaborativa detta iniziativa, se può essere negata quando le prospettazioni documentali ed orali del richiedente protezione siano di tale implausibilità da rendere la stessa inutile, non può essere declinata allorché il richiedente protezione, per omesso avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, non abbia potuto ragionevolmente formulare nessuna produzione o deduzione. b Sez. 1 - , Ordinanza n. 7841 del 2019 Anche nel caso di revoca della protezione internazionale nella specie, sussidiaria il sindacato giurisdizionale sul provvedimento in questione non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'articolo 13, comma 4 bis, e 14, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità della revoca del titolo di protezione, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale dello straniero attraverso il trattenimento finalizzato all'espulsione. SEZ. I SENTENZA DEL 26 MARZO 2019, N. 8373 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Espulsione dello straniero - Esecuzione - Udienza di convalida del trattenimento presso un centro di permanenza per i rimpatri - Mancata presenza dell’interprete - Nullità della convalida per la lesione del diritto di difesa - Limiti - Fattispecie. La mancanza dell'interprete all'udienza di convalida del trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione ex articolo 14 d. lgs. n. 286 del 1998, non essendo prevista da alcuna norma, di per sé sola non costituisce un vizio del procedimento, ove non sia stata formulata una specifica eccezione che ponga in evidenza le lesioni specifiche al diritto di difesa che di tale mancanza siano diretta conseguenza. Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato il provvedimento di convalida del trattenimento del giudice di pace, reso all'esito di un'udienza tenutasi senza la presenza dell'interprete, poiché tale circostanza era stata oggetto di una mera deduzione da parte del difensore, senza alcuna allegazione in ordine alla concreta incidenza sul diritto di difesa dello straniero . Si richiamano i Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12709 del 2016 Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'articolo 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'articolo 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito. Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e per il mancato avviso al difensore della fissazione dell'udienza . ii Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26803 del 2017 In tema di procedimento di convalida del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell’interessato, trovano applicazione senza che sia necessaria la richiesta dell’interessato di essere sentito. Pertanto, viene violato il diritto di difesa dello straniero che, pur chiedendolo, non venga accompagnato davanti al giudice della convalida in quanto sottoposto a trattamenti di semplice profilassi nella specie, antiscabbia , che non costituiscono pericoli per la salute pubblica. In senso conforme, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9003 del 2000 In tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 del 1998, non sussiste alcuna norma che, nel procedimento di convalida dell'ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, imponga al Giudicante - astretto dall'onere di convalida nelle quarantotto ore dalla trasmissione degli atti - di assicurare la presenza di un interprete nella lingua dello straniero come previsto di contro dall'articolo 143 cod.proc.pen. , sol dovendosi assicurare - non dovendo lo straniero essere fatto oggetto a contestazioni di sorta ma solo dovendo essere sentito sulle circostanze relative alle ipotesi di cui al comma primo dell'articolo 14 - che per le concrete circostanze del caso l'interessato sia in condizione di comprendere la sostanza dell'interpello.