RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 5 MARZO 2019, N. 6381 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE. Ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Successione del fallimento al concordato preventivo - Applicabilità. L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall. - come novellato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. in l. n. 134/2012 -, in applicazione del principio della cd. consecuzione delle procedure trova applicazione anche nel caso in cui all'apertura della procedura di concordato preventivo faccia seguito la dichiarazione di fallimento. In precedenza, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 14671 del 2018 L'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168, comma 3, l.fall., - come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in I. n. 134 del 2012 - opera esclusivamente con riferimento alla singola domanda di concordato ed in funzione del suo buon esito, sicché non può essere invocata nell'ambito dell'eventuale successiva domanda di concordato presentata dal medesimo debitore, non trovando applicazione il principio della cd. consecuzione delle procedure che opera soltanto nel caso di successione tra concordato preventivo e fallimento. SEZ. I ORDINANZA DEL 5 MARZO 2019, N. 6377 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE. Giudizio di approvazione - Estensione - Verifica contabile e controllo di gestione - Responsabilità per gli atti di mala gestio” - Contestazioni - Requisiti. Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di mala gestio posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 7320 del 2016 Il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.fall., la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, nonché gli esiti conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto, mentre non occorre in tale giudizio anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta mala gestio le contestazioni rivolte al conto debbono, altresì, essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa. SEZ. I ORDINANZA DEL 5 MARZO 219, N. 6375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE. Conto corrente postale - Addebiti successivi alla dichiarazione di fallimento - Inefficacia - Presupposti - Notificazione della sentenza alla Poste Italiane s.p.a. - Necessità - Esclusione. Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione di cui all'art. 24 d.P.R. n. 156/1973, non derogata dal successivo art. 82, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione a Poste Italiane s.p.a., posto che la disciplina prevista dall'art. 17 l.fall. fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale. In senso conforme, già Sez. 1, Sentenza n. 6624 del 2005 Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtù della espressa previsione recata in tal senso dall'art. 24 del codice postale d.P.R. n. 156 del 1973 , non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, l.fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane s.p.a., dato che la disciplina prevista dall'art. 17, legge fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.