RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4888 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attività del provider nell'infrastruttura di rete e nell'attività di WISP - Controversia tra privati per interferenze a causa della costruzione di un nuovo impianto - Giurisdizione del giudice ordinario. La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all'interferenza nell'esercizio dell'attività commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché nell'attività di WISP wifi internet , a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, reso operativo a breve distanza dal precedente con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura , e tale da essere idoneo ad interferire nelle trasmissioni dalla stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l'illegittimità del provvedimento rilasciato all'altro imprenditore per la costruzione dell'impianto ovvero per il suo esercizio come emittente autorizzata , ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall'interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell'impianto a trasmettere via etere. Si richiamano a Sez. U, Ordinanza n. 22647 del 2007 La cognizione della domanda proposta da un'emittente radiotelefonica o televisiva per far cessare i disturbi provocati da successivi utilizzatori della medesima frequenza è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché non rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo e nemmeno in quella esclusiva di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto non si verte in tema di pubblici servizi, bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza. b Sez. U, Sentenza n. 17243 del 2012 Il titolare di un impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso una banda di frequenza è portatore - nei confronti di altro utilizzatore privato che si trovi nella medesima condizione e interferisca sulla stessa frequenza - di posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria, non venendo in rilievo un'attività svolta in regime di pubblica concessione, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4887 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA – SANZIONI. Ritardata scarcerazione - Illecito ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , del d.lgs. n. 109/2006 - Imputato agli arresti domiciliari - Rilevanza ai fini dell’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto” - Esclusione - Fondamento. In relazione all'illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 109/2006, commesso dal magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della custodia cautelare, non rileva, ai fini dell'applicazione dell'esimente della scarsa rilevanza del fatto , che l'imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p. parimenti, sono del tutto ininfluenti sia la mancata richiesta di una riparazione per l'ingiusta detenzione da parte dell'imputato, sia la circostanza, di mero fatto, che l'episodio non abbia avuto alcuna risonanza pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Si veda Sez. U - , Sentenza n. 8896 del 2017 In relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g , del d.lgs. n. 109/2006, commesso dal magistrato che con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile” ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare personale della custodia in carcere, la circostanza che l’imputato risulti destinatario, a conclusione del giudizio, di una pena detentiva di durata superiore alla custodia cautelare illegittimamente presofferta, non può essere apprezzata ai fini del riconoscimento dell’esimente costituita dalla scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis del medesimo d.lgs. n. 109/2006, non venendo meno neppure in tale ipotesi il danno ingiusto subito dall’imputato e consistente nella lesione del diritto, costituzionalmente garantitogli, a non subire limitazioni della libertà personale, prima dell’accertamento della propria responsabilità, se non nei limiti stabiliti dalla legge.