RASSEGNA DELLA SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 26 FEBBRAIO 2019, N. 5655 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO IN GENERE. Espropriazione forzata su beni del debitore Dichiarazione di fallimento Conseguenze Sostituzione automatica del curatore al creditore istante Trasformazione della procedura individuale in collettiva Successiva estinzione della procedura Inopponibilità degli atti traslativi successivi al pignoramento Sussiste. Nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra ex lege nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore. Si richiama, Sez. 1, Sentenza n. 25802 del 2015 Ai sensi dell'art. 107 l.fall., come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra di pieno diritto nelle procedure esecutive, mobiliari ed immobiliari, pendenti alla data della dichiarazione di fallimento al posto del creditore procedente che non possa più proseguirle giusta l'art. 51 l.fall. , scegliendo con il programma di liquidazione di sostituirsi a lui, ovvero di proseguire la liquidazione nelle forme fallimentari. In tale ultima ipotesi, l'improcedibilità dell'esecuzione, dichiarata dal giudice dell'espropriazione su istanza del curatore, non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento di cui agli artt. 2913 e segg. c.c., giacché nella titolarità di quegli effetti è già subentrato, automaticamente e senza condizioni, l'organo fallimentare, purché nel frattempo non sia intervenuta una causa di inefficacia del pignoramento medesimo del resto, opinando diversamente, il curatore sarebbe sempre tenuto a proseguire l'esecuzione singolare onde conservare gli effetti del pignoramento, cosi svilendosi non solo la sua facoltà discrezionale di scelta di cui all'art. 107, comma 6, l.fall., ma anche il suo stesso ruolo centrale assunto dalla programmazione liquidatoria nella riforma del 2006. SEZ. I ORDINANZA DEL 26 FEBBRAIO 2019, N. 5653 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI CONCORDATO PREVENTIVO AMMISSIONE – CONDIZIONI. Domanda di concordato Regolarità e attendibilità delle scritture contabili Controllo del tribunale Esclusione Attestazione del professionista Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. Si richiama Cass. Sez. 6 1, Ordinanza n. 5825 del 2018 In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, che comprende, non solo la fattibilità giuridica, ma anche quella economica, ove il piano si riveli prima facie irrealizzabile. SEZ. I SENTENZA DEL 22 FEBBRAIO 2019, N. 5341 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO AMMISSIONE AL PASSIVO IN GENERE. Fallimento Credito ipotecario Mancanza del bene nell'attivo fallimentare Insinuazione al passivo del privilegio ipotecario Ammissibilità Condizioni. L'ammissione al passivo fallimentare di un credito ipotecario è possibile anche se il bene su cui grava la garanzia non faccia parte dell'attivo, purchè, ai sensi dell'art. 93 l.fall. nel testo introdotto dall'art. 78 d.lgs. n. 5 del 2006 , la domanda di insinuazione descriva il bene su cui si intende far valere la prelazione e precisi le oggettive ragioni della potenziale acquisibilità, fermo restando che l'effettivo dispiegarsi della prelazione in sede di riparto rimane subordinato al recupero del bene al compendio fallimentare. Si richiamano a Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 2003 L'ammissione al passivo fallimentare di un credito in via ipotecaria non presuppone che il bene oggetto dell'ipoteca sia attualmente presente alla massa fallimentare, non potendosene escludere la sua successiva acquisizione. Ne consegue che l'acquisto di un bene con patto di riservato dominio da parte del fallimento non preclude all'avente diritto, che vanti iscrizione ipotecaria sul bene stesso, di far valere, sin dalla prima domanda di insinuazione, il proprio diritto di credito in via ipotecaria, e non chirografaria, anche se la condizione di efficacia del negozio di alienazione e cioè il pagamento dell'ultima rata del prezzo non si sia, all'epoca della domanda di insinuazione, ancora verificata, atteso che il riconoscimento del credito come ipotecario è destinato a rimanere precluso allorché come nella specie esso venga richiesto per la prima volta con una nuova domanda dopo l'approvazione dello stato passivo che aveva ammesso il credito de quo come chirografario. b Sez. 1, Ordinanza n. 17329 del 2017 In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da ipoteca, ai sensi dell’art. 93 l.fall. nel testo, applicabile ratione temporis , anteriore alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 non è necessaria nella domanda l'indicazione, da parte del creditore, del bene su cui tale garanzia grava, atteso che la sua eventuale mancanza rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio della garanzia stessa, sicché la verifica dell'esistenza del bene non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto. SEZ. VI 1 ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2019, N. 5220 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' PROCEDIMENTO LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DETERMINAZIONE STIMA OPPOSIZIONE ALLA STIMA. Espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978 Opposizione alla stima Competenza Corte d' Appello Sussistenza. L'individuazione del giudice competente a conoscere l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato la relativa indennità. Ne consegue che, qualora questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971 con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme contenuto nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione spetta alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge predetta, che trova applicazione indipendentemente dalla mancanza di un richiamo esplicito. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza n. 6960 del 1997 L'individuazione del giudice competente a conoscere l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'Amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato la relativa indennità. Ne consegue che, qualora questa sia stata fissata in base ai criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 865 del 1971 con riguardo ad espropriazione disposta in forza del d.P.R. n. 218 del 1978, sugli interventi nel Mezzogiorno, ed in forza del rinvio alle predette norme contenuto nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione spetta alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge predetta, che trova applicazione indipendentemente dalla mancanza di un richiamo esplicito.