RASSEGNA DELLA SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 21 FEBBRAIO 2019, N. 5242 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - IN GENERE. Azione di disconoscimento di paternità - Regime di imprescrittibilità dell'azione proposta dal figlio prevista dall'art. 244 c.c. novellato - Applicabilità ai giudizi pendenti. L'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall'art. 244, quinto comma, c.c. come riformulato dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, numero 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 104, commi 7 e 9, del medesimo d.lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. In senso conforme, Sez. 1, Sentenza numero 14557 del 2014 L'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento di paternità proposta dal figlio, introdotta dall'art. 244, quinto comma, cod. civ. come riformulato dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, numero 154, si applica, in quanto non esclusa dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 104, commi 7 e 9 del medesimo d.lgs., anche ai giudizi già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. SEZ. I ORDINNZA DEL 21 FEBBRAIO 2019, N. 5238 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE. Contributi pubblici - Revoca - Recupero mediante ruolo - Ammissibilità - Fondamento. E' legittimo il recupero di contributi pubblici, prima erogati e poi revocati, mediante ruolo, servendosi dello strumento della cartella di pagamento, perché l'art. 17, comma 1, del d.lgs. numero 46 del 1999 prevede che la riscossione coattiva delle entrate, dello Stato e degli altri enti pubblici, si effettua mediante ruolo, senza che sia necessario impiegare lo strumento dell'ingiunzione fiscale. Non si segnalano precedenti in termini. SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4892 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Domanda di protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Accertamento del giudice di merito circa la credibilità soggettiva del richiedente - Inattendibilità delle dichiarazioni - Conseguenze - Applicazione del principio anche nel caso di danno grave ex art. 14, lett. c , d.lgs. numero 251 del 2007 - Necessità - Fondamento. In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 del d. lgs. numero 251 del 2007, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori, non riguarda soltanto le domande formulate ai sensi dell'art. 14, lett. a e b del predetto decreto, ma anche quelle formulate ai sensi dell'art. 14, lett. c , poiché la valutazione di coerenza, plausibilità e generale attendibilità della narrazione riguarda tutti gli aspetti significativi della domanda art. 3, comma 1 e si riferisce a tutti i profili di gravità del danno dai quali dipende il riconoscimento della protezione sussidiaria. In senso conforme, Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 16925 del 2018 In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs numero 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori. SEZ. I SENTENZA DEL 19 FEBBRAIO 2019, N. 4860 COMUNITA' EUROPEA - IN GENERE. Aiuti di Stato - Legittimo affidamento sulla loro fruizione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie. Le imprese beneficiarie di un aiuto di Stato possono fare legittimo affidamento sulla sua regolarità solo quando sia stato concesso nel rispetto dell'art. 108 del TFUE, gravando sulle stesse l'onere di informazione e vigilanza circa l'osservanza della procedura di controllo della sua conformità al diritto eurounitario, ciò rientrando nella normale diligenza di ogni operatore economico agente sul mercato interno. Ne consegue che si presume legale e compatibile solo l'aiuto rispettoso della procedura prevista dalla norma eurounitaria in quanto l'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato è assoluto e ne comporta la necessaria restituzione da parte del beneficiario cosi che venga meno l'indebito vantaggio acquisito a danno dei suoi concorrenti nel mercato comune. Fattispecie in tema di recupero di aiuti concessi dalla Regione Sardegna, a favore di investimenti iniziali nell'industria alberghiera intrapresi prima della presentazione della domanda di sovvenzione, dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione Europea perché non realizzati dopo la presentazione della domanda da parte dell'impresa interessata . Si richiamano i Sez. 1, Sentenza numero 4353 del 2003 Le somme percepite dal privato nella specie, società di capitali operanti nel territorio di Bolzano per l'esecuzione di un programma di formazione professionale finanziato dal Fondo sociale europeo ed anticipategli da enti nazionali nella specie, Ministero del lavoro e Provincia autonoma di Bolzano vanno restituite tutte le volte in cui l'ente sovranazionale abbia rifiutato i finanziamenti, e non sia invocabile il principio del legittimo affidamento , che, anche alla stregua della giurisprudenza comunitaria, deve intendersi come affidamento non già, sic et simpliciter , nell'operato degli organi nazionali, bensì come affidamento nella regolarità delle procedure destinate ad accertare la compatibilità della concreta concessione dell'aiuto comunitario con le norme anch'esse comunitarie che tale aiuto prevedano, regolandone il regime attesa l'assoluta inviolabilità dell'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile con il Trattato . Ne consegue la predicabilità e la invocabilità del principio del legittimo affidamento, per il privato beneficiario di aiuti non dovuti, sol se esso si fondi sull'avvenuto rispetto delle procedure previste dall'art. 93 del Trattato, atteso che un operatore economico normalmente diligente deve essere in grado di accertarsi se le procedure di legge per la concessione degli aiuti siano o meno state rispettate, senza che tale onere di informazione possa ritenersi subordinato al comportamento delle amministrazioni nazionali, ed anche se la eventuale illegittimità della concessione sia interamente imputabile a queste ultime. ii Sez. L, Sentenza numero 6756 del 2012 In tema di recupero di aiuti di Stato, in ragione del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 88 TCE, le imprese beneficiarie di un aiuto non possono fare legittimo affidamento sulla regolarità dell'aiuto ove lo stesso sia stato concesso senza il rispetto della procedura o prima della sua regolare conclusione, né possono invocare a sostegno di tale affidamento l'eventuale incertezza degli orientamenti comunitari in materia nella specie, di aiuti all'occupazione , dovendosi altresì considerare irrilevanti sia l'esistenza di eventuali disposizioni legislative nazionali che disciplinato gli aiuti, poi giudicati illegittimi, sia eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, in quanto la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di portata comunitaria è di spettanza esclusiva della Commissione. iii Sez. L, Sentenza numero 13479 del 2016 In tema di recupero di aiuti di Stato, pur in presenza nell'ordinamento italiano di norme istitutive di esenzioni analoghe a quelle ritenute contrastanti con il diritto comunitario e nella conseguente difficoltà di comprendere quali in concreto possano costituire aiuti di stato illegittimi, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell'operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata. iv Sez. 3, Sentenza numero 16870 del 2016 In relazione alla stipulazione di contratti di mutuo a tasso agevolato, per i quali la Regione, a carico della quale è prevista la agevolazione, non abbia rispettato la normativa comunitaria che vieta gli aiuti di Stato a tutela della libera concorrenza nel mercato europeo, qualora gli aiuti siano stati revocati, i beneficiari non sono titolari di posizioni soggettive giuridicamente protette, tutelando la disciplina comunitaria l'interesse del mercato comune e la libera concorrenza negli scambi intracomunitari e, quindi, i soggetti concorrenti di quelli beneficiati né, per ottenere il risarcimento del danno, i beneficiari possono invocare il loro legittimo affidamento sulla correttezza dell'operato della Regione, qualora siano restati inottemperanti all'onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria finalizzata al controllo di compatibilità con il diritto comunitario degli aiuti ricevuti.