RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DELL’11 FEBBRAIO 2019, N. 3963 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI. Buoni postali fruttiferi - Disciplina contenuta nell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, abrogato dall’art. 7 d.lgs. n. 284 del 1999 - Applicabilità ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice - Sussistenza - Fondamento. In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in pejus , del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore. In precedenza, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19002 del 2017 Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. n. 156 del 1973, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. E Sez. U, Sentenza n. 13979 del 2007 Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza . SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2019, N. 3517 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - IN GENERE. Acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura discrezionale - Contenuto - Valutazione di ragionevoli alternative - Necessità - Conseguenze - Obbligo di partecipazione del privato al procedimento - Sussistenza. In materia di espropriazione per pubblica utilità, la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ha natura di procedimento espropriativo semplificato di carattere eccezionale, volto a ripristinare la legalità amministrativa con effetto non retroattivo, il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione, bensì quello, autonomo, di soddisfare attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione delle opere già realizzate sine titulo ne consegue che l'adozione di tale provvedimento presuppone una valutazione discrezionale degli interessi in conflitto qualitativamente diversa da quella tipicamente effettuata nel normale procedimento espropriativo, non limitata genericamente alla eccessiva difficoltà od onerosità delle possibili soluzioni ma volta ad accertare l'assenza di ragionevoli alternative all'acquisizione - prima fra tutte la restituzione del bene - in relazione alle quali il proprietario deve essere posto in grado di svolgere il proprio ruolo partecipativo secondo le regole generali sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo. Si veda, Cass. Sez. U, Sentenza n. 15343 del 2018 In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto ? quale quello della acquisizione sanante ? introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. Altresì, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11258 del 2016 In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno. Invero, il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare con effetto ex nunc la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 1° FEBBRAIO 2019, N. 3160 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE. Appalto di opere pubbliche - Revisione prezzi - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti - Fondamento - Fattispecie. In tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e , n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del quantum debeatur , incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all' an ed al quantum , avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda dell'appaltatore di revisione del prezzo in base ad un meccanismo revisionale di indicizzazione diverso da quello contrattualmente pattuito . In precedenza i Sez. U, Ordinanza n. 19567 del 2011 Le controversie in tema di modifiche o deroghe al prezzo chiuso nei contratti di appalti pubblici - analogamente a quelle, contigue, sulla revisione del prezzo, dalle quali si distinguono solo per la mancanza di una clausola contrattuale - sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche nel regime applicabile nella specie ratione temporis antecedente a quello di cui all'art. 133, lettera e , n. 2 , del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 indicativo in tal senso è l'art. 244, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nel testo all'epoca vigente , il quale, facendo propria la previsione generale già contenuta nell'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ricomprende in tale giurisdizione le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3 e 4, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006. ii Sez. U, Sentenza n. 7176 del 2014 In tema di revisione prezzi di appalto di opere pubbliche, e ove il rapporto oggetto di controversia risalga ad epoca precedente ossia anteriore all'art. 6, comma 19, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 all'intera devoluzione delle questioni inerenti l'adeguamento o le modifiche del prezzo degli appalti pubblici alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quando la pretesa dell'appaltatore si fondi su una delibera dell'Ente, che riconosca il diritto alla revisione, la cui efficacia non sia venuta meno per effetto di un atto successivo di esercizio del potere di ritiro, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre, quando manchi tale riconoscimento, è devoluta al giudice amministrativo. iii Sez. U, Ordinanza n. 14559 del 2015 In tema di appalti pubblici, la pretesa dell'appaltatore espressamente ricondotta ad una specifica clausola del contratto, che si sostanzi nell'affermazione per cui tale clausola obbligherebbe la P.A. appaltante alla revisione del prezzo, si traduce in una mera pretesa di adempimento contrattuale, che comporta l'accertamento di un diritto soggettivo e ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria.