RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 5 FEBBRAIO 2019 N. 3556 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale – Udienza di trattazione tenuta da un g.o.t. – Conseguenze – Nullità – Esclusione. In tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto all'audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione. Si vedano i Sez. 1, Sentenza numero 15298 del 2000 Il principio della immutabilità del giudice istruttore sancito dall'articolo 174 c.p.c. non trova applicazione nei procedimenti collegiali come i procedimenti in camera di consiglio , nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore, ma solo un relatore conseguentemente è consentita la sostituzione di uno o più giudici anche in occasione dell'udienza di discussione. ii Sez. 1, Sentenza numero 16738 del 2011 Il principio secondo cui l'immutabilità del collegio, anche nel caso in cui la trattazione della causa si svolga in più udienze, trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione della sentenza da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione, riguarda anche i procedimenti in camera di consiglio tra i quali va annoverato quello di cui all'art. 131 l. fall. in tema di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare , nei quali, mancando una fase istruttoria, non viene nominato un giudice istruttore ma solo un relatore, con la conseguenza che non è vietata la sostituzione di uno o più componenti del collegio prima che abbia inizio la discussione, anche quando quest'ultima si svolga in un'udienza diversa da quelle destinate alla raccolta degli elementi da valutare ai fini della decisione. iii Sez. 3, Sentenza numero 19660 del 2016 Quando un giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam , espressamente esclusi dall'art. 43 bis del r.d. numero 12 del 1941 , in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità. SEZ. VI – 1 ORDINANZA DEL 1° FEBBRAIO 2019 N. 3168 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE O UTILITA' - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE STIMA - IN GENERE. Determinazione del valore venale - Distinzione tra suoli edificabili e non edificabili - Criterio dell'edificabilità legale - Nozione - Utilizzazioni intermedie assentite dalla normativa vigente - Rilevanza - Fattispecie. L'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc. , sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc. , sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona . Si richiamano a Sez. 1, Sentenza numero 11503 del 2014 Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, numero 333, conv. con modif. nella legge 8 agosto 1992 ora recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, numero 327 ha precelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'edificabilità legale, per cui un'area va ritenuta edificabile quando e per il solo fatto che essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale di edificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolata da un utilizzo meramente pubblicistico verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc. dallo strumento urbanistico vigente. Né rileva, in tali ultime ipotesi, che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dal menzionato art. 5 bis della legge numero 359 del 1992 agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà. b Sez. 1, Ordinanza numero 25314 del 2017 In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale numero 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc. sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sia in ordine all'indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita del bene aveva utilizzato il criterio, superato dallo jus superveniens, del valore agricolo medio . c Sez. 1, Ordinanza numero 19295 del 2018 In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, potendo l'interessato dimostrare che il fondo sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà e che, quindi, abbia una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra l'agricola e l'edificatoria ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti . SEZ. I ORDINANZA DEL 31 GENNAIO 2019 N. 3024 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Giudizio elettorale - Impugnazione della dichiarazione di incandidabilità degli amministratori ex art. 143, comma 11, d. lgs numero 267 del 2000 - Delimitazione dell’ambito di indagine del tribunale - Valutazione della legittimità del d.p.r. di scioglimento - Esclusione - Fondamento. La verifica giudiziale che il tribunale è chiamato a fare in ordine all'accertamento amministrativo sull'incandidabilità degli amministratori degli enti locali, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d. lgs. numero 267 del 2000, attiene alle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'organo consiliare, non alla valutazione di legittimità del provvedimento di scioglimento dell'organo, disposto con d.p.r., esulando tale valutazione dal thema decidendum - che è costituito dalla verifica della responsabilità degli amministratori dell'ente locale con riferimento alle condotte omissive o commissive che hanno dato causa o siano state concausa dello scioglimento dell'organo consiliare rispetto al quale l'atto di scioglimento costituisce un mero presupposto dell'indagine che il giudice deve effettuare. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE. Giudizio sulla incandidabilità degli amministratori locali - Rapporti tra lo scioglimento del Consiglio ex art. 143 d.lgs. numero 267 del 2000 ed ex art. 141 - Prevalenza dello scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - Fondamento. In tema di ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, va affermata la natura prevalente dello scioglimento del Consiglio dell'ente locale ai sensi dell'art. 143 Tuel, disposto per il verificarsi di condizionamenti di tipo mafioso, rispetto all'ipotesi di scioglimento per sopravvenuta impossibilità di funzionamento di cui all'art. 141 dello stesso testo normativo, sicché l'eventuale scioglimento disposto in base a tale ultima previsione non impedisce la pronuncia ai sensi della diversa e più grave previsione, proprio per la natura assai rilevante degli interessi in gioco ed il carattere urgente dei provvedimenti che conseguono solo all'accertamento della prima violazione. In ordine al primo principio, si richiama Cass. Sez. 1, Ordinanza numero 15038 del 2018 Non vi è pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra il giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento del consiglio comunale o provinciale ed il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori avanti al giudice adito ex art. 143, comma 11, d.lgs. numero 267 del 2000, trattandosi di giudizi aventi oggetto diverso, del tutto autonomi tra loro, che tuttavia possono presentare comunanza di questioni su aspetti probatori riguardanti le irregolarità commesse nella gestione dell'ente territoriale. Ne consegue che, entro tali limiti, la sussistenza dei presupposti per l'adozione del decreto di scioglimento può costituire oggetto di autonomo accertamento da parte del giudice adito per la dichiarazione di incandidabilità, non essendo la pronuncia di quest'ultimo subordinata alla definizione del giudizio di impugnazione del decreto di scioglimento dinanzi al giudice amministrativo. In ordine al secondo, non si rilevano precedenti in termini.