RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA 30 GENNAIO 2019, N. 2657 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE. Fallimento del terzo datore di ipoteca - Domanda di insinuazione al passivo del creditore ipotecario - Necessità - Ragioni. I titolari di diritti d'ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 5/2006 devono avvalersi, ai sensi del novellato art. 52, comma 2, l. fall., del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al capo V della l. fall., prescrivendo oggi il nuovo art. 92 l. fall. che l'avviso circa la facoltà di partecipare al concorso sia comunicato non soltanto ai creditori, ma anche ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito . In senso difforme, Sez. 3 - , ordinanza n. 18082/18 i titolari di diritti reali di garanzia nella specie, pegno di polizze costituiti dal terzo non debitore, successivamente fallito, per le obbligazioni assunte tra altri soggetti, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l. fall., atteso che questa disposizione non sottopone a concorso la posizione soggettiva del beneficiario della garanzia, il quale non è creditore diretto del fallito e perché, ove se ne volesse estendere l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'accertamento del diritto verso il fallito, quale terzo datore della garanzia, si verrebbe ad introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, ossia quella corrispondente al debitore garantito proprio dalla garanzia data dal fallito. SEZ. VI – 1 ORDINANZA 24 GENNAIO 2019, N. 2105 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE. Associazione politica non riconosciuta - Ricorso monitorio per il pagamento di contributi ex art. 16, comma 3, l. n. 515/1993 e art. 6 l. n. 195/1974 - Causa relativa a diritti di obbligazione - Eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito - Onere di contestazione specifica dei singoli criteri concorrenti e della relativa prova - Sussistenza - Contestazione del forum destinatae solutionis - Onere probatorio - Contenuto. Nell'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un'associazione politica nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento del contributo dovuto a titolo di concorso nelle spese sostenute dai partiti o dai movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante nelle elezioni al Parlamento europeo, venendo in rilievo una controversia relativa a diritti di obbligazione, grava sull'opponente che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. In particolare, quanto alla contestazione del criterio del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, l'opponente è tenuto a fornire la prova dell'ubicazione della sede legale o di fatto dell'associazione, anche mediante la produzione dello statuto, ovvero con altri elementi inerenti al luogo ove si svolgono le assemblee della formazione politica o dove si assumono le decisioni di rilievo. Non si rilevano precedenti in termini.