RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 18 GENNAIO 2019, N. 1415 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE. Procedimento ex art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Decisione della Corte d’appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare - Ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento. In tema di procedimento disciplinare nei confronti dei notai, cui si applica l'art. 26 del d. lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello, adottata sul reclamo nei confronti del provvedimento disciplinare, deve intendersi ammesso anche per le violazioni di norme processuali riconducibili ai vizi di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata ed al fine di garantire la piena tutela delle garanzie primarie del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Nella materia disciplinare notarile, di rilievo a Sez. 3, Ordinanza n. 7169 del 2010 In tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai notai, l'art. 158-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 introdotto dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 , secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello emanata ai sensi del precedente art. 158-bis è ammesso nei casi previsti dai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va interpretato, alla luce della portata precettiva dell'art. 111, settimo comma, Cost. non già nel senso dell'esclusione della possibilità di proporre ricorso per cassazione per i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 4 dell'art. 360, iscrivibili nel concetto di violazione di legge risultante dalla norma costituzionale, bensì nel senso dell'estensione di detta possibilità al motivo di cui all'art. 360 n. 5, peraltro già prevista dall'art. 360, ultimo comma, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. b Sez. 2, Sentenza n. 9041 del 2016 In tema di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari a carico dei notai, il reclamo dinanzi alla Corte d'appello avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale è soggetto, ai sensi degli artt. 3 e 26 del d.lgs. n. 150 del 2011, agli artt. 702 bis e 702 ter, commi 1, 4, 5, 6 e 7, c.p.c., che nulla dispongono relativamente alla pubblicità delle udienze, per cui opera il regime generale della pubblicità della sola udienza di discussione, pienamente compatibile con l'art. 6 CEDU, in virtù del quale non tutta l'attività processuale deve svolgersi pubblicamente, ma deve essere assicurato un momento di trattazione della causa in un'udienza pubblica. c Sez. 2 - , Sentenza n. 29717 del 2017 In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, il giudizio della corte d'appello, in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile al gravame disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di prime cure. Ne consegue che in tale giudizio non è applicabile il divieto di produzione di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c., dovendosi escludere che nella fase amministrativa davanti alla Commissione possano determinarsi preclusioni istruttorie destinate a perpetuarsi nella fase giurisdizionale. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 17 GENNAIO 2019, N. 1251 ARBITRATO - IN GENERE. Controversia deferita a collegio arbitrale ex art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010 - Declinatoria di giurisdizione degli arbitri - Riproposizione della causa dinanzi al giudice amministrativo - Conflitto negativo di giurisdizione - Ammissibilità - Mancata impugnazione del lodo ad opera delle parti - Irrilevanza. E' ammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo, innanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito di un lodo arbitrale di declinatoria della giurisdizione, fondata sulla ritenuta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lettera e , n. 2, del d.lgs n. 104 del 2010, senza che rilevi l'omessa riproposizione della questione di giurisdizione mediante l'impugnazione del lodo ad opera delle parti. Si richiama, Sez. U, Ordinanza n. 24153 del 2013 L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. SEZIONI UNITE ORDINANZA DELL’11 GENNAIO 2019, N. 540 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE. Appalti pubblici – Provvedimento di esclusione dalla gara – Incameramento della cauzione – Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Fondamento. In materia di appalti pubblici, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione prestata dalla partecipante alla gara, poi esclusa dalla stessa, trattandosi di questione che non attiene alla fase esecutiva del rapporto, mai sorto, ma a quella deliberativa dell'aggiudicazione, in cui si configurano poteri pubblicistici della stazione appaltante, dipendendo la sorte della cauzione dall'adozione del provvedimento amministrativo di esclusione dalla gara, che ne è il presupposto e alla cui legittimità occorre aver riguardo. In precedenza, Sez. U, Ordinanza n. 4425 del 2007 In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto pertanto, appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione dell'appalto, la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l'appaltatore e l'istituto assicuratore di opporre eccezioni.