RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA DEL 10 GENNAIO 2019, N. 486 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Appalto di opera pubblica – Contraente generale – Azione di responsabilità – Giurisdizione ordinaria o contabile – Criteri di riparto – Fattispecie. In tema d'appalto di opera pubblica, la cognizione dell'azione di responsabilità intentata dall'ente pubblico nei confronti del contraente generale, il quale assume su di sé anche compiti della stazione appaltante, spetta alla giurisdizione della Corte dei conti qualora si assuma che il danno lamentato derivi dalla violazione degli obblighi afferenti all'attività ed alle funzioni svolte dal convenuto come agente dell'amministrazione pubblica , in ragione del temporaneo rapporto di servizio pubblico sorto per effetto dell'esercizio di quei poteri, mentre spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria nel caso in cui si assuma che il danno derivi dall'inadempimento delle obbligazioni poste a carico del contraente generale come controparte contrattuale dell'amministrazione pubblica . In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile in relazione ad una controversia in cui si prospettava un danno morale, per disservizio e ritardo nella realizzazione dell'opera pubblica, quale conseguenza di numerose varianti approvate in corso d'opera, asseritamente illegittime ed elaborate con il contributo del contraente generale, rispetto alle quali quest'ultimo aveva all'evidenza agito come affidatario dell'opera, senza esercitare alcuna funzione oggettivamente pubblica . Si vedano i Sez. U, Ordinanza n. 16240 del 2014 In tema di appalto pubblico per opere stradali, circa i danni subiti da ANAS s.p.a. a causa dell'indebito riconoscimento di riserve nella procedura di accordo bonario ex art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ora, art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , sussiste la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti verso gli organi e i dipendenti dell'ANAS stessa, attesa la sua perdurante natura pubblicistica, e verso i componenti della commissione di collaudo, attesa la relazione funzionale che li lega all'ente pubblico appaltante invece, la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti non sussiste verso i componenti della commissione di accordo bonario, attesa l'estraneità all'ente pubblico appaltante determinata dalla funzione conciliativa, né verso il contraente generale, attesa la natura contrattuale dell'iscrizione di riserve incidenti sul sinallagma negoziale, né verso il direttore dei lavori, atteso che questi, nell'appalto affidato a contraente generale, opera per quest'ultimo, anziché come agente pubblico. ii Sez. U, Ordinanza n. 26942 del 2014 E devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio sulla responsabilità amministrativo-contabile del concessionario di un'opera pubblica chiavi in mano , atteso che questi, investito della progettazione e direzione dei lavori, non è un semplice appaltatore, ma versa in rapporto di servizio con l'ente pubblico, quale compartecipe della sua attività amministrativa. iii Sez. U - , Ordinanza n. 10231 del 2017 In tema d’appalto di opera pubblica, il direttore dei lavori nominato dal contraente generale ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2002, applicabile ratione temporis”, non esercita alcun potere autoritativo e non può, quindi, ritenersi funzionalmente inserito nell’apparato amministrativo della stazione appaltante, sicché, ove si assuma che dall’esercizio del relativo incarico sia derivato un danno all’ente pubblico, deve escludersi, in ragione dell’insussistenza di un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, con quest’ultimo, che la cognizione della conseguente azione risarcitoria spetti alla giurisdizione contabile. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2019, N. 329 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. Concessionario di trasporto locale – Attività di bar ristorazione negli immobili commerciali posti presso le stazioni della metropolitana – Individuazione del contraente – Esiti della procedura di gara - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento. La controversia riguardante la contestazione della legittimità degli esiti della procedura di gara, volta ad individuare i contraenti per lo svolgimento dell'attività di bar ristorazione da stipularsi da parte del concessionario del trasporto locale nella specie, l'A.T.M. - Azienda Trasporti Milanese , con riguardo agli immobili commerciali allo stesso concessi dal Comune e posti nella stazione della metropolitana, è devoluta alla giurisdizione dell'A.G.O., atteso che il rapporto tra il concedente ed il concessionario non ha alcun rilievo per il terzo contraente, che resta estraneo a tale primo accordo, trattandosi di mero presupposto del rapporto tra detto terzo ed il concessionario medesimo, risolventesi in un contratto di diritto privato. Non si rilevano precedenti in termini. SEZ. UNITE SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2019, N. 328 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE. Arbitro di calcio – Referto di gara non veritiero – Conseguente alterazione del concorso pronostici – Danno subito dal CONI – Azione di responsabilità – Giurisdizione contabile – Sussistenza – Fondamento. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nell'ipotesi di contenzioso relativo alla redazione di un referto non veritiero da parte di un arbitro di calcio, che abbia cagionato danno al Comitato Olimpico Nazionale, atteso che il direttore di gara, nello svolgimento delle sue funzioni, è investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche, risultando perciò inserito, a pieno titolo, nell'apparato organizzativo e nel procedimento di gestione dei concorsi pronostici da parte del CONI - con il connesso impiego di risorse pubbliche - in forza di un rapporto di servizio in senso lato che, seppure temporaneo e di fatto, è idoneo a configurare la responsabilità contabile. Si richiamano a Sez. U, Sentenza n. 11229 del 2014 Presupposto per la responsabilità amministrativa è l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato. Ne consegue che, in relazione alla realizzazione di un'opera pubblica intesa alla difesa della costa e alla salvaguardia del litorale, appartiene alla giurisdizione contabile la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dei componenti di un organo tecnico straordinario, affidatario di qualificati poteri valutativi, e dei consulenti della direzione dei lavori, trattandosi di soggetti che, per l'attività svolta continuativamente, debbono ritenersi inseriti, seppure in via temporanea, nell'apparato organizzativo della P.A. b Sez. U, Ordinanza n. 19891 del 2014 La domanda risarcitoria per danni da carenze progettuali avanzata nei confronti di un professionista cui è stato affidato da un ente pubblico l'incarico di consulente artistico del direttore dei lavori spetta alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il professionista debba ritenersi inserito in modo continuativo, ancorché temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A., assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali e, cioè, tutte le volte in cui la relazione tra l'autore dell'illecito e l'ente pubblico danneggiato integri un rapporto di servizio in senso lato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione contabile nel caso di incarico di consulenza architettonica alla progettazione esecutiva di un ponte, in ragione della ritenuta insufficienza dell'intervento del consulente ai soli aspetti architettonici del progetto costruttivo e da ritenersi esteso, pertanto, anche alla consulenza circa la regolare esecuzione delle carpenterie metalliche principali e secondarie .