RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 5 DICEMBRE 2018, N. 31370 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Prelievo supplementare sul latte - Opposizione a cartella di pagamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Fondamento. In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t , del d.lgs. n. 104/2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi. Le S.U. rimeditano la linea di pensiero sul riparto di giurisdizione in materia di contestazione dei provvedimenti sulle cd quote latte. Si richiamano i Sez. U, Ordinanza n. 13897 del 2009 Anche nei giudizi promossi dopo l'entrata in vigore dell'art. 2-sexies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109, è devoluta al giudice ordinario la giurisdizione sulle opposizioni avverso ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative per violazione delle norme attinenti al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le controversie cui si riferisce la citata disposizione, istitutiva di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, sono infatti soltanto quelle direttamente inerenti al momento applicativo del prelievo supplementare, restandone, quindi, escluse le opposizioni, anche se emesse per la violazione delle norme dirette ad assicurare il versamento del medesimo prelievo. ii Sez. U, Ordinanza n. 18195 del 2009 In tema di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2-sexies, comma primo, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del prelievo nei confronti del produttore per il conferimento di latte a soggetto non incluso nell'albo degli acquirenti riconosciuti in tal caso, infatti, al pari dell'ipotesi in cui venga applicato per il conferimento di latte in esubero rispetto alla quota consentita, il prelievo non si configura come sanzione amministrativa, ma come misura di riequilibrio del mercato, con la conseguenza che non trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle relative opposizioni. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 27 NOVEMBRE 2018, N. 30657 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE. Giudizio di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano - Domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento dei figli minori - Competenza giurisdizionale - Criterio determinativo - Residenza abituale del minore - Fondamento. Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale nella specie, con riferimento al diritto di visita ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea nella specie, la Germania , la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale. Si richiamano i Sez. U, Ordinanza n. 2276 del 2016 Ai sensi dell'art. 3, lett. d, del Regolamento CE n. 4/2009, qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito della domanda di responsabilità genitoriale, a quest'ultimo spetta la giurisdizione anche sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore, trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale. ii Sez. U, Sentenza n. 5418 del 2016 In tema di responsabilità genitoriale, al fine di stabilire la competenza giurisdizionale, occorre dare rilievo - per principio generale - al criterio della residenza abituale del minore al momento della domanda, intendendo come tale il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale, e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto. Nella specie, applicando l'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito, per la quale doveva considerarsi abitualmente residente in Brasile il minore che vi aveva vissuto fra i tre e i sei anni di età, periodo intensamente relazionale, con un intervallo di appena sei mesi, trascorso in Italia . SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 26 NOVEMBRE 2018, N. 30527 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI. Immunità dalla giurisdizione civile dello Stato italiano - Controversie a contenuto patrimoniale - Ambito di applicazione - Esercizio di poteri sovrani - Fattispecie. L'immunità di diritto internazionale dello Stato o dell'ente straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano ricorre anche nel caso di controversie a contenuto patrimoniale, quando essi agiscano come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà d'imperio nell'ordinamento di origine, ossia come enti sovrani, restando invece esclusa nelle ipotesi in cui lo Stato o l'ente straniero si pongano nelle medesime condizioni di cittadini italiani, avvalendosi di strumenti privatistici. Nella specie la S.C. ha escluso l'immunità invocata dall'Académie de France à Rome, nell'ambito di un giudizio avente per oggetto l'accertamento della risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e affidamento di servizi, all'interno di un edificio situato a Roma e appartenente al demanio francese . In precedenza, Sez. U, Sentenza n. 19600 del 2008 L'immunità di diritto internazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano, ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero. Pertanto, il giudice italiano è carente di giurisdizione sulla domanda nei confronti di uno Stato straniero nella specie la Repubblica Popolare Cinese per la detenzione di un immobile, assunta come illegittima, quando risulti che lo stesso sia adibito ad ufficio commerciale dell'ambasciata, poiché, in tal caso, esiste un effettivo rapporto di strumentalità necessaria con i poteri pubblicistici di esercizio del diritto di missione da parte dello Stato estero, che non può essere sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni da parte del giudice italiano, al fine di rilevarne l'illegittimità fondante la domanda di risarcimento del danno.