RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I ORDINANZA DEL 26 NOVEMBRE 2018, N. 30534 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI IMPUGNABILITA' – DECRETI. Sovraindebitamento – Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti – Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Fondamento – Possibilità di reiterare la proposta – Prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 7, comma 2, lett. b della legge n. 3 del 2012 – Sussistenza – Fondamento. Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b , della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Si richiama, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4500 del 2018 Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione.