RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 23 NOVEMBRE 2018, N. 30420 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA. Conferimento di procura espressamente assoggettata alla legge ed alla giurisdizione della Repubblica italiana - Accettazione della giurisdizione del giudice italiano - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità. La previsione, nella procura alle liti allegata alla comparsa di risposta, che la stessa è regolata dalla legge della Repubblica italiana, alla cui giurisdizione si rimettono sia la parte mediante la sottoscrizione dell'atto sia i suoi procuratori agendo secondo le sue condizioni , non implica l'implicita accettazione della giurisdizione del giudice italiano, in quanto il riferimento a tale giurisdizione riguarda solo la soggezione della procura medesima alla legge e alle autorità italiane per i diritti e gli obblighi nascenti dal mandato nei rapporti interni tra parte e difensore pertanto, la predetta previsione non è in contraddizione logico-giuridica con l'eccezione di difetto di giurisdizione eventualmente avanzata con la prima difesa nel giudizio di merito, né con il consequenziale ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 11 della l. n. 218 del 1995. GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO GIURISDIZIONE SULLO - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI. Azione di garanzia impropria - Giurisdizione del giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale - Sussistenza - Estensione al terzo chiamato della domanda originariamente proposta dall’attore contro il convenuto - Irrilevanza - Fondamento. Va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di garanzia impropria formulata, in un giudizio tra parti italiane, dal convenuto della causa principale nei confronti di un soggetto di diritto straniero, atteso che - ai sensi dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con l. n. 804 del 1971 - il garante estero può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, senza che assumano rilevanza né la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria salvo l'accertamento sulla non pretestuosità della chiamata, in quanto volta a distogliere il convenuto dal giudice naturale , né l'estensione allo straniero chiamato in garanzia della domanda originariamente proposta dall'attore nei confronti del convenuto italiano, atteso che in tal caso si determina la connessione prevista dall'art. 6.1 della predetta Convenzione, in forza della quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano sull'intera causa anche quando uno solo dei convenuti sia domiciliato nel territorio dello Stato. Con riferimento al primo principio, si richiama Sez. U, Ordinanza n. 7035 del 2006 La proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice. Con riguardo al secondo, si vedano i Sez. U, Sentenza n. 13627 del 2001 Ricorre la giurisdizione del giudice italiano a decidere sulla domanda risarcitoria proposta in via alternativa nei confronti di più soggetti, alcuni dei quali aventi domicilio in diversi Stati membri quando sussista un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 6.1 della convenzione di Bruxelles. Nella specie, domanda di risarcimento dei danni occorsi durante un trasporto marittimo proposta in via alternativa nei confronti dell'armatore e dell'assicuratore . ii Sez. U, Sentenza n. 8404 del 2012 Ai fini dell'applicazione dell'art. 6.2 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 - il quale prevede che, qualora sia proposta un'azione di garanzia o una chiamata di un terzo nel processo, il convenuto può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, semprechè questa ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo - è irrilevante la distinzione tra garanzia propria e impropria. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 20 NOVEMBRE 2018, N. 29879 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Convenuto residente o domiciliato in Italia - Deroga convenzionale in favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero - Contestazione preventiva della giurisdizione italiana - Ammissibilità. Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero. GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – PREVENTIVO. Prove costituende - Necessità - Conseguenze - Proposizione del regolamento - Inammissibilità - Condizioni - Tempestiva richiesta istruttoria - Fattispecie. In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito , nelle sole ipotesi in cui l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto. Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità in quanto formulata in astratto, senza l'indicazione dell'oggetto dell'accertamento istruttorio utile ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione . In ordine al primo dei due principi, già Sez. U., Ordinanza n. 22433 del 2018 Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano . Con riferimento al secondo principio, in senso conforme, Sez. U, Ordinanza n. 7035 del 2006 In tema di regolamento di giurisdizione, l'impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove costituende comporta l'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione peraltro riproponibile successivamente all'espletamento delle prove stesse avanti al giudice del merito , nelle sole ipotesi nelle quali l'accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente e concretamente precluso dalla proposizione dell'istanza di regolamento ad iniziativa dell'altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia prospettato come possibile, stante la necessità di contemperare i limiti dei poteri di accertamento della Corte di cassazione con le esigenze di immediata regolazione della giurisdizione sottese all'istituto del regolamento preventivo.