RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. I SENTENZA DEL 12 NOVEMBRE 2018, N. 28990 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione internazionale e permesso umanitario – Condizioni socio politiche del paese di origine - Accertamento anche d’ufficio della situazione di pericolo e della vulnerabilità - Verifica - Attualità al momento della decisione delle informazioni - Necessità. Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle condizioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all'attualità. ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI . Immigrazione - Procedimento ex art. 702-quater c.p.c. - Appello - Produzione di nuove prove e documenti - Limiti. Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati ratione temporis al rito sommario di cognizione ex art. 19 d.lgs. numero 150 del 2011, possono essere prodotti documenti nuovi in appello se ritenuti indispensabili dal Collegio il quale non può omettere tale scrutinio in sede di verifica della loro ammissibilità. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO CONDIZIONE DELLO . Protezione umanitaria - Presupposti - Pericolo conseguente al rientro in patria in condizioni di vulnerabilità - Rilevata insussistenza di atti di persecuzione e violenze - Rigetto - Illegittimità - Obbligo di valutazione delle allegazioni e produzioni documentali - Sussiste. Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamene dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l'accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l'esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti. Con riferimento al primo principio, in senso conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 17075 del 2018 Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi dell'art. 14 lett. c del d.lgs. numero 251 del 2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. numero 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione. Riguardo al secondo, in senso pure conforme, Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 5241 del 2017 In tema di immigrazione, il procedimento di appello è introdotto e regolato dall?art. 702-quater c.p.c., secondo il quale possono essere ammessi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. In ordine al terzo, si veda Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 23604 del 2017 La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica status di rifugiato o protezione sussidiaria , tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. SEZ. I ORDINANZA DEL 20 NOVEMBRE 2018, N. 29915 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE. Ingiunzione fiscale a società in accomandita semplice - Notifica al socio accomandatario - Ammissibilità - Mancata indicazione della qualità - Irrilevanza - Fondamento. La notificazione dell'ingiunzione fiscale ad una società in accomandita semplice, è correttamente effettuata direttamente all'accomandatario, poiché egli, ex art. 2313 c.c., è solidalmente responsabile dei debiti sociali senza che rilevi, ad inficiarne la validità, la mancata indicazione di tale qualità, ove la stessa non sia in contestazione tra le parti. Non si segnalano precedenti in termini.