RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE ORDINANZA 15 NOVEMBRE 2018, N. 29395 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI. Pensione dipendente pubblico - Diritto alla perequazione automatica - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Ragioni. La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita. In senso conforme a Sez. U - , Sentenza n. 7755 del 2017 La controversia relativa all’ammontare della ritenuta fiscale operata dall’istituto previdenziale sulla pensione di reversibilità attiene al trattamento pensionistico e, se derivante da rapporto di pubblico impiego, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. b Sez. U - , Sentenza n. 26252 del 2018 La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione. SEZ. UNITE SENTENZA 23 OTTOBRE 2018, N. 26802 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE . Incarichi di supplenza su posti di sostegno nella scuola superiore di secondo grado - Impugnazione degli elenchi di cattedre - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dalla decisione impugnata in relazione ad una domanda proposta da un gruppo di insegnanti supplenti, i quali si dolevano che l'amministrazione - avendo pubblicato due successivi elenchi delle cattedre disponibili, in luogo di un elenco unitario, con attivazione prima dell'uno e poi dell'altro per la procedura di scelta dei posti secondo la graduatoria dei docenti - avesse frammentato la sequenza procedimentale, così danneggiando proprio coloro che erano più favorevolmente collocati . Si veda Sez. U, Ordinanza n. 22733 del 2011 In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale e del relativo contratto di lavoro , previa disapplicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. Nella specie, la P.A. si era limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti trovassero la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione le S.U., pertanto, in applicazione del principio di cui alla massima, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario .