RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. UNITE SENTENZA 22 OTTOBRE 2018, N. 26595 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE. Pubblico impiego contrattualizzato - Efficacia panprocessuale del giudicato - Fattispecie. Le sentenze sulla giurisdizione rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. – cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna cd. efficacia panprocessuale - producono effetti nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità di personae , causa petendi e petitum sostanziale, le domande si distinguano unicamente in ragione del petitum formale nella specie, concernente l'accertamento dell'obbligo di copertura contributiva di un rapporto di pubblico impiego per un periodo anteriore al 30 giugno 1998, le S.U. hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo efficacia esterna ad un precedente giudicato sulla giurisdizione formatosi, tra le stesse parti, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno previdenziale per l'omesso versamento dei contributi relativi al medesimo periodo, attesa la identità sostanziale delle domande formulate nei due giudizi, rispettivamente di adempimento e risarcitorio . Si richiama Cass. Sez. U, sentenza n. 150/13 è ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d'ufficio il conflitto, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c. , ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., in ogni tempo e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il denunciato conflitto, malgrado la parziale diversità del petitum formale delle cause esaminate, ravvisando in queste ultime la medesima causa petendi e giudicando tra loro incompatibili la statuizione del tribunale amministrativo, che aveva affermato la configurabilità, almeno in astratto, del diritto soggettivo di una società concessionaria per la diffusione televisiva locale ad ottenere i benefici contemplati dall'art. 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e quella della corte di appello che aveva, invece, qualificato la posizione della medesima concessionaria in termini di interesse legittimo . E si veda, da ultimo, Sez. 6 - 1, ordinanza n. 30200/17 le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. - cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna cd. efficacia panprocessuale - producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti. Nella specie, riguardante l'impugnazione di una delibera consortile, la S.C. ha affermato la competenza arbitrale richiamando una propria precedente ordinanza, resa tra le stesse parti in relazione all'impugnazione di una diversa delibera, dichiarativa della competenza arbitrale in forza della medesima clausola compromissoria contenuta nello statuto consortile . SEZ. UNITE SENTENZA 23 OTTOBRE 2018, N. 26802 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE. Incarichi di supplenza su posti di sostegno nella scuola superiore di secondo grado - Impugnazione degli elenchi di cattedre - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'impugnazione degli elenchi delle cattedre pubblicate per incarichi di supplenza in posti di sostegno nella scuola, atteso che tali atti non costituiscono espressione di macro-organizzazione - non definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici o i modi di conferimento della titolarità degli stessi - ma rientrano nell'ordinaria attività organizzativa posta in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, affermata dalla decisione impugnata in relazione ad una domanda proposta da un gruppo di insegnanti supplenti, i quali si dolevano che l'amministrazione - avendo pubblicato due successivi elenchi delle cattedre disponibili, in luogo di un elenco unitario, con attivazione prima dell'uno e poi dell'altro per la procedura di scelta dei posti secondo la graduatoria dei docenti - avesse frammentato la sequenza procedimentale, così danneggiando proprio coloro che erano più favorevolmente collocati . Si veda, Cass. Sez. U, ordinanza n. 22733/11 in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione - pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale e del relativo contratto di lavoro , previa disapplicazione degli atti presupposti - investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che - pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'amministrazione di adottare una decisione di ordine generale - non rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. Nella specie, la P.A. si era limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti trovassero la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione le S.U., pertanto, in applicazione del principio di cui alla massima, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario .