RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 19 OTTOBRE 2018, N. 26373 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE. Magistrato del PM – Ritardo del consulente nominato nel deposito della relazione - Mancata adozione di provvedimenti di sollecito - Illecito disciplinare - Sussistenza - Fattispecie. In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge di cui all'art. 2, comma 1, lett. g , d.lgs. n. 109 del 2006 il magistrato del PM che, in spregio al combinato disposto di cui agli artt. 359 c.p.p., 321 c.p.p. e 70 disp. att. c.p.p., nonché in violazione dei doveri di diligenza di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo, ometta di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare, in caso di ritardo, il deposito della relazione tecnica da parte del consulente nominato, anche al fine di valutare l'opportunità della sua sostituzione. Principio affermato in relazione al comportamento di un PM che aveva omesso di adottare qualsiasi provvedimento inteso a sollecitare il deposito della relazione da parte del consulente, incaricato di una perizia autoptica, in un procedimento per omicidio con imputato in stato di detenzione, con la conseguenza che il ritardo, protrattosi per tredici mesi, aveva reso necessaria la richiesta di proroga dei termini custodiali di fase, il cui rigetto, in sede di riesame, aveva poi determinato la scarcerazione della persona sottoposta ad indagine . Non si segnalano precedenti in termini. SEZIONI UNITE SENTENZA 18 OTTOBRE 2018, N. 26256 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - GIURISDIZIONI SPECIALI IMPUGNABILITA' - CORTE DEI CONTI. Ricorso per cassazione in materia contabile - Notifica al P.G. presso la Corte di cassazione - Inammissibilità. Il ricorso per cassazione avverso le pronunce emesse dalla Corte dei Conti in grado di appello deve essere notificato al PM contabile, quale unico contraddittore necessario, nella persona del Procuratore generale della Corte dei conti ne consegue l'inammissibilità del ricorso sia nel caso di notifica al Procuratore regionale presso le sezioni giurisdizionali della medesima Corte, in ragione della differenza esistente tra detti uffici e la Procura generale, che nel caso di notifica al Procuratore generale presso la Corte di cassazione come nella specie , pur se nella fase della discussione pubblica è questi che partecipa all'udienza come organo requirente. Si veda a Cass. Sez. U, sentenza n. 12866/92 il procuratore generale della Corte dei Conti, parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione ovvero a resistervi, in caso di proposizione dello stesso avverso le decisioni del giudice contabile, è presente nella fase dibattimentale del susseguente procedimento davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - stante la così detta unitarietà della figura del Pubblico Ministero - attraverso l'organo requirente che partecipa all'udienza e non abbisogna di una ulteriore rappresentanza nel giudizio da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato. b Sez. U, ordinanza n. 23681/09 gli uffici della Procura generale presso la Corte dei conti e quello della Procura regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della medesima Corte, ancorché collegati, sono processualmente autonomi e pertanto, in sede di impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di sentenza emessa dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello, la legittimazione a resistere alla stessa compete in via esclusiva al P.G. presso la Corte dei conti, con la conseguenza che i termini processuali decorrono utilmente dalle notifiche effettuate nei suoi confronti, restando ininfluente quella effettuata al Procuratore regionale nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato esclusivamente al Procuratore regionale della Corte dei Conti .