RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2018, N. 26249 AGRICOLTURA - LATTE E LATTERIE - IN GENERE. Quote latte - Prelievo supplementare sulle eccedenze - Art. 2- sexies d.l. n. 63/2005, conv., con modif., dalla l. n. 109/2005 - Giudizi anteriori - Giurisdizione amministrativa - Fondamento - Criterio della situazione giuridica soggettiva - Fattispecie. Le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ancorché instaurate prima dell'entrata in vigore della l. n. 109/2005, di conversione del d.l. n. 63/2005 il cui art. 2- sexies attribuisce tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo , appartengono alla giurisdizione amministrativa ove a questa siano da ricondurre alla luce del preesistente criterio generale di riparto della giurisdizione fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa poiché la causa petendi coinvolgeva l'esercizio del potere impositivo dell'AGEA, essendo la domanda del produttore-venditore lattiero, avanzata nel 2003, volta a contestare la legittimità del credito dell'ente ed il conseguente trattenimento del corrispondente importo da parte del primo acquirente della fornitura di latte . In senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. U, Sentenza n. 22021 del 2005 I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati prodotti lattiero - caseari , introdotti dal regolamento CE n. 856/84 successivamente modificato e integrato dal Reg. n. 3950/92 al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo che non hanno natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di Giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate, in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla CE, ai sensi dell'art. 234 già 177 del Trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, in mancanza di una disciplina espressa della relativa tutela giurisdizionale si doveva escludere che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento impositivo del pagamento ai singoli produttori fosse regolata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che il relativo giudizio fosse conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e doveva affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base all'ordinario criterio di riparto fondato sulla distinzione fra diritti soggettivi ed interessi legittimi. Né su tale situazione incise l'art. 1, comma 551 della legge n. 311 del 2004, il quale, nel disporre che i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e, quindi, nell'attribuire a tali provvedimenti natura sanzionatoria, dettò - per il limitato periodo in cui rimase in vigore - una norma di natura esclusivamente sostanziale ed ininfluente sulla giurisdizione, destinata come tale a regolare soltanto i provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore e non anche quelli deliberati anteriormente. Analogamente nessuna incidenza ebbe a verificarsi, a seguito dell'ulteriore jus superveniens rappresentato dall'art. 2-sexies, comma primo, del d.l. n. 63 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 109 del 2005 il cui comma secondo, ha abrogato il suddetto art. 1, comma 551 e attributivo, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione cioè dal 26 giugno 2005 , alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, poiché la disposizione del comma terzo dello stesso art. 2-sexies, nel prevedere che restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari i giudizi in tale materia introdotti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dev'essere interpretata nel senso che, non sussistendo una precedente giurisdizione esclusiva dell'A.G.O. operando il criterio di riparto imperniato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, la giurisdizione del giudice ordinario deve ritenersi confermata esclusivamente per il caso che la stessa sussistesse in base a detto criterio e, dunque, qualora la controversia inerisse diritti soggettivi con applicazione del principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ. , mentre compete all'A.G.A. per il caso che riguardasse interessi legittimi. Ne consegue che, in riferimento ad atti con i quali l'AIMA cui poi era succeduta l'AGEA aveva determinato l'ammontare dei diritti di prelievo supplementare a carico della parte privata, che aveva effettuato consegne di latte eccedenti la quota assegnatale, le controversie introdotte anteriormente alla legge n. 109 del 2005 ed anche all'ora abrogato art. 1, comma quinto , in quanto censurino detti atti come espressione di poteri discrezionali della P.A. e non relativamente ad aspetti riguardo ai quali la legge definiva in modo compiuto e definitivo i contenuti dell'azione amministrativa, ineriscono a interessi legittimi e, pertanto, sono soggette alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. SEZIONI UNITE ORDINANZA DEL 16 OTTOBRE 2018, N. 25938 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA. Controversia sui crediti professionali spettanti al difensore - Attività svolta davanti al giudice tributario - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento. Rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, trattandosi di contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita a quest'ultimo ex art. 2 d.lgs. n. 546/2002, e non potendo trovare applicazione né l'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali. Si richiama Cass. Sez. U, Ordinanza n. 14554 del 2015 Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con ogni accessorio .