RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 4 SETTEMBRE 2018, N. 21609 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI. Immigrazione - Ricorso proposto avverso il decreto di espulsione - Successiva concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Conseguenza - Sopravvenuta inefficacia del decreto. Il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rende ineseguibile il decreto di espulsione precedentemente emesso nei confronti della medesima persona, onde il Giudice di pace, adito in sede di opposizione all'espulsione, deve dichiarare l'inefficacia del decreto. In senso conforme, Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n. 14268/14 in materia di immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale per motivi umanitari rende inefficace il precedente decreto di espulsione, divenuto ineseguibile, sicchè, nel giudizio proposto avverso quest'ultimo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 3 SETTEMBRE 2018, N. 21586 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – IMPUGNAZIONE. Mancata comparizione delle parti nel giudizio di primo grado - Giudice monocratico - Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - Valore di sentenza impugnabile - Conseguenze - Fattispecie. L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza, produce, ex lege , l'estinzione del giudizio anche nel caso in cui l'estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza - che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza - deve ritenersi appellabile nella specie è stata cassata la pronuncia d'appello che aveva ritenuto inammissibile il gravame proposto ritenendo non decisorio il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, assunto in prima udienza in assenza della comparizione delle parti, ed aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione per mancanza di difese di merito, essendo, al contrario, applicabile, come conseguenza dell'estinzione, l'art. 354, comma, c.p.c. . Si richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 2837/16 il provvedimento di estinzione del giudizio emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza, in quanto idoneo a definire il giudizio e come tale appellabile, mentre l'ordinanza con cui il giudice monocratico respinga dell'eccezione di estinzione del processo non ha tale natura in quanto revocabile e, dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna riserva di gravame. SEZ. 6 – 1 ORDINANZA 3 SETTEMBRE 2018, N. 21583 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE. Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU che tutela sia i beni che i valori patrimoniali, compresi i crediti poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria . In senso conforme, Sez. L - , Ordinanza n. 1774/18 in tema di dei crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poiché il procedimento di cui all'art. 647 c.p.c. non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all'interno del procedimento monitorio e che conclude l'attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L'effetto di cui all'art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l'art. 656 c.p.c. prevede l'esperibilità dei mezzi straordinari d'impugnazione per la sentenza passata in giudicato.