RASSEGNA DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 24 SETTEMBRE 2018 N. 22439 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE. Attore soccombente nel merito - Impugnazione per difetto di giurisdizione - Inammissibilità - Fondamento. L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. In senso conforme, già Cass. Sez. U, Sentenza n. 21260 del 2016 L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione. SEZIONI UNITE SENTENZA DEL 24 SETTEMBRE 2018 N. 22437 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO RISCHIO ASSICURATO . Assicurazione della responsabilità civile – Clausole on claims made basis” – Atipicità – Esclusione - Deroga al modello legale di cui all’art. 1917, comma 1, c.c. - Conseguenze – Controllo di meritevolezza degli interessi – Esclusione – Verifica di rispondenza del regolamento contrattuale ai limiti imposti dalla legge - Conseguenze. Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis , quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle claims made e quella dell'attuazione del rapporto come nel caso in cui nel regolamento contrattuale on claims made basis vengano inserite clausole abusive , con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati. Si richiama Cass. Sez. U, Sentenza n. 9140 del 2016 nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati cd. clausola claims made mista o impura , non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero - ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 206 del 2005 - per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali la relativa valutazione va effettuata dal giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando congruamente motivata.