RASSEGNA DELLA SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONI UNITE SENTENZA 27 APRILE 2018, N. 10261 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO – COMPETENZA. Codice della strada – Opposizione a verbale di accertamento - Opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Impugnazione del preavviso di fermo – Competenza per materia del giudice di pace - Limiti. In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7, n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a e b dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. Si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3878 del 2012 In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuisce al giudice di pace la competenza per le opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di valore fino ad euro 15.493, dovendosi aver riguardo, al fine di determinare tale parametro, al massimo edittale della sanzione prevista per ciascuna violazione, senza che rilevi che il provvedimento sanzionatorio abbia ad oggetto una pluralità di contestazioni e che, per effetto della sommatoria dei relativi importi, venga superato il limite di valore che radica la competenza del giudice di pace. SEZIONI UNITE ORDINANZA 11 APRILE 2018, n. 8984 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE GIUDIZIO DI - IN GENERE. Decisioni delle Sezioni Unite - Ricorso inammissibile - Rito camerale non partecipato - Applicabilità - Fondamento. In tema di giudizio di revocazione delle decisioni delle Sezioni Unite della S.C. da dichiararsi inammissibile, la previsione del rito camerale non partecipato come modello processuale dell'ammissibilità della revocazione, pur essendo disegnato sul calco delle regole per la sezione previste dall'art. 376, comma 1, c.p.c. nella sua interazione con le sezioni semplici e pur non essendo prevista una relazione tra esse e le Sezioni Unite, non osta a che, su sentenze ed ordinanze delle Sezioni Unite, soggette a giudizio di revocazione, possano validamente essere, per evidenti ragioni di coerenza logica e sistematica, chiamate a decidere le stesse Sezioni Unite, con il rito camerale ex art. 380 bis novellato ed art. 391 bis c.p.c Si veda Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 6336 del 2018 La Corte di cassazione pronuncia a Sezioni Unite anche in caso di errore materiale in provvedimenti pronunciati da queste ultime, secondo il rito camerale non partecipato disciplinato dall'art. 380 bis c.p.c., così come sostituito dall'art. 1 bis, comma 1, lett. e , del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. in l. n. 197 del 2016.